Il riconoscimento della causa di servizio inverte l’onere probatorio nella responsabilità datoriale del Ministero della Difesa (TAR Sardegna n. 316 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione ordinario decennale. La prescrizione decorre non già dal momento dell’insorgenza della malattia, bensì da quello in cui il lavoratore abbia acquisito la conoscibilità dell’origine professionale della patologia. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica implica l’accertamento del nesso causale tra patologia e servizio prestato, determinando l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione, la quale deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e di aver provato il fattore causale fortuito, ovvero lo specifico agente non prevedibile e non prevenibile che ha provocato l’evento dannoso. Nella liquidazione del danno trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, con detrazione delle somme aventi funzione indennitaria per il medesimo evento, esclusi l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, che ristorano un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, aveva contratto una neoplasia al testicolo destro con linfoadenopatia, diagnosticata nel 2006, all’esito di missioni operative svolte in Kosovo, Etiopia/Eritrea e Albania, in contesti caratterizzati da esposizione a fattori ambientali estremi e potenzialmente cancerogeni. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto l’infermità dipendente da causa di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative della missione, con attribuzione della categoria 8^ e corresponsione della speciale elargizione e dell’equo indennizzo.
Il militare aveva quindi convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ. e lamentando la mancata adozione di misure di prevenzione e protezione. L’Amministrazione aveva eccepito la prescrizione del diritto, assumendo che l’insorgenza della malattia fosse databile al 2006.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di prescrizione, precisando che nel processo amministrativo il termine di costituzione ex art. 46 c.p.a. non ha carattere perentorio. Quanto alla prescrizione, la natura contrattuale della responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. comporta l’applicazione del termine decennale, il cui dies a quo decorre non dal manifestarsi della malattia ma dalla conoscibilità dell’origine professionale della patologia, individuata nel caso di specie nel parere del Comitato di verifica, ferma comunque l’efficacia interruttiva della messa in mora dell’ottobre 2020.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione aveva inviato il militare in zone caratterizzate dall’utilizzo di armamenti all’uranio impoverito, senza specifici mezzi di protezione e misure di prevenzione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2018 e la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha affermato che il riconoscimento della causa di servizio implica l’accertamento del nesso causale e determina l’inversione dell’onere probatorio. L’Amministrazione, per escludere la propria responsabilità, non può limitarsi a invocare un fattore causale ignoto, ma deve provare lo specifico agente non prevedibile e non prevenibile che ha provocato l’evento.
La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato la correlazione tra la patologia e il servizio prestato, secondo il criterio del “più probabile che non”, qualificando l’attività lavorativa come concausa dominante con il criptorchidismo quale concausa predisponente ma non prevalente. La CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 35%, con invalidità temporanea e sofferenza soggettiva di grado moderato-severo, ritenendo non quantificabili le spese mediche per assenza di documentazione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, disponendo che l’Amministrazione formuli una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. entro novanta giorni, sulla base delle Tabelle di Milano edizione 2024, con personalizzazione del 30% e detrazione delle somme già corrisposte a titolo indennitario, escluse le prestazioni vitalizie. Le spese della CTU, liquidate in euro 6.100,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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