L’ottemperanza del giudicato impone la presa in carico del minore e il (TAR Calabria n. 630 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, regolarmente evocata, non consente di desumere l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale. Sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 112 ss. c.p.a. quando il duplicato informatico della sentenza passata in giudicato sia stato notificato ai sensi dell’art. 479 c.p.c. e sia decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro il termine perentorio di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta, cui spetta anche provvedere all’allocazione in bilancio e al reperimento delle somme dovute, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa legittima causa di impedimento.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, hanno agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria n. 40 del 15.01.2025. Con quella pronuncia il Tribunale, accogliendo la domanda proposta nel giudizio assunto al n. 333/2023 R.R., aveva condannato l’A.S.P. di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore per l’attuazione del progetto terapeutico con metodologia A.B.A., per venti ore settimanali fino al compimento del quattordicesimo anno di età, oltre al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e al rimborso delle spese di consulenza tecnica.
Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 28.01.2025, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. L’ente, tuttavia, non vi aveva dato seguito. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 7.06.2025 e depositato il 12.06.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza. Il duplicato informatico della sentenza, passata in giudicato, è stato notificato all’A.S.P. di Reggio Calabria in data 28.01.2025 ai sensi dell’art. 479 c.p.c. ed è dunque decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
L’amministrazione, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. Da tale condotta processuale il Collegio desume che non vi sono elementi per ritenere avvenuta l’esecuzione del titolo giudiziale, contrariamente a quanto sostenuto. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato.
Il Tribunale fissa il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L’adempimento comprende la definitiva presa in carico del minore per l’attuazione del progetto terapeutico con metodologia A.B.A., il pagamento delle somme indicate nel titolo e il rimborso delle spese anticipate per la C.T.U.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento “Salute e Welfare” della Regione Calabria, con facoltà di delega. Quanto all’obbligo di pagamento, il Commissario dovrà procedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e all’ordinazione della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Commissario dovrà inoltre provvedere al rimborso delle spese del giudizio, del contributo unificato e degli interessi successivi sino al soddisfo, facendo pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti. Le spese processuali, in considerazione della soccombenza, sono poste a carico dell’amministrazione intimata. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura presso la Corte dei Conti.
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Nota della Redazione
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