Silenzio sull’istanza di consegna del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (TAR Lazio n. 657 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se successiva. Non integra conclusione del procedimento l’atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso, e neppure l’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera da tale obbligo, essendo solo attenuato l’onere motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, a seguito di nulla osta al lavoro stagionale concesso dalla Prefettura e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentava alla Questura istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In occasione del fotosegnalamento riceveva dall’Ufficio Immigrazione un’attestazione con cui si dichiarava l’impossibilità, per motivi tecnici, di stampare e consegnare il titolo, pur definito positivamente.
Con plurime comunicazioni PEC, il ricorrente diffidava l’Amministrazione alla consegna del titolo, senza ottenere alcun riscontro. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. L’Avvocatura Generale dello Stato si costituiva con atto di mero stile. Il ricorso, incardinato erroneamente quale rito ordinario, era qualificato ex art. 117 c.p.a. con mutamento del rito disposto dal Presidente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola processuale dell’art. 117 c.p.a.: l’interesse ad agire avverso il silenzio presuppone che l’inerzia perduri al momento della decisione. Ove l’Amministrazione adotti un provvedimento esplicito, il ricorso diviene inammissibile o improcedibile secondo che l’atto intervenga prima o dopo l’instaurazione del giudizio. Resta invece integra la situazione di inerzia colpevole quando l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine, oppure adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non chiude l’iter.
Su questa base il Tribunale esamina l’attestazione rilasciata dall’Ufficio Immigrazione. Essa non ha consistenza provvedimentale: è firmata da un funzionario, mentre il titolo di soggiorno è rilasciato o negato dal Questore, e si limita a dichiarare, in modo equivoco, che il permesso, pur positivamente definito, non è stato stampato né consegnato per problemi tecnici, in quanto scaduto in data successiva a quella dell’attestazione stessa.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha mai comunicato in modo formale la conclusione del procedimento, né ha dato evidenza di un provvedimento di ritiro del titolo. Il silenzio si è formato sia sull’istanza di rilascio sia sulle successive sollecitazioni.
Il Tribunale richiama il principio del clare loqui, che impone all’Amministrazione di rispondere a richieste specifiche e circostanziate, tanto più se rivolte a stranieri in situazione di difficoltà. Sottolinea che l’art. 2 della legge n. 241/1990 obbliga a concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, e che il silenzio inadempimento è ravvisabile anche quando l’obbligo sia desumibile dai principi dell’azione amministrativa o da ragioni di giustizia ed equità.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti della previa valutazione dei presupposti per l’ottenimento del titolo. Il Tribunale ordina alla Questura di concludere il procedimento con provvedimento motivato ed espresso, di segno positivo o negativo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, con applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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