Premio di rinvenimento: interesse legittimo fino al provvedimento finale (TAR Umbria n. 89 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore degli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, la posizione del rinveniente che non accetti la stima dell’Amministrazione resta di interesse legittimo fino alla conclusione del procedimento con la determinazione finale del premio. La stima del valore delle cose ritrovate, ancorché demandata a un terzo nominato dal Presidente del Tribunale, esaurisce solo il momento valutativo del valore della res e non attribuisce un diritto soggettivo alla somma pretesa. La scelta della percentuale e l’opzione tra corresponsione in denaro e rilascio di parte dei beni restano rimesse alla discrezionalità amministrativa. La nota con cui la Soprintendenza quantifica il premio è atto endoprocedimentale, non impugnabile come provvedimento definitivo, e l’inerzia dell’Amministrazione non integra un diniego tacito.

Il Fatto

Tra il 2010 e il 2012, durante lavori di ristrutturazione di locali seminterrati di un immobile in Assisi, una società riportava alla luce ambienti pertinenti a una domus romana e materiali archeologici. Nel 2014 la società presentava alla Soprintendenza istanza di riconoscimento del premio di rinvenimento ai sensi degli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Con nota del 2015 la Soprintendenza stimava il valore dei reperti in € 757.909,06 e fissava il premio in € 94.738,63, pari al 12,5%. La società contestava la stima. Esperita senza accordo la procedura di nomina del terzo, il consulente nominato dal Tribunale determinava il valore in € 980.077,56. La società agiva innanzi al giudice ordinario per l’accertamento del credito di € 245.019,39. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il ricorso per Cassazione era rigettato dalle Sezioni Unite, che confermavano la giurisdizione amministrativa. Riassunto il giudizio, la società insisteva per la spettanza del premio nella misura indicata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione del quadro normativo operata dalle Sezioni Unite n. 02932/25 del 5 febbraio 2025. In pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio, la posizione del privato è di interesse legittimo e si eleva a diritto soggettivo solo con l’emanazione del provvedimento conclusivo.

L’art. 93 del Codice ha modificato l’assetto previgente, ma non il risultato interpretativo. La stima del valore delle cose ritrovate, in caso di disaccordo, è demandata a un terzo nominato dal Presidente del Tribunale. Tuttavia oggetto della determinazione del terzo non è il premio, ma solo il valore della res. La determinazione della percentuale e la scelta tra denaro e rilascio di parte dei beni restano affidate alla discrezionalità amministrativa, secondo il parametro flessibile del quarto o della metà del valore.

Da qui la conseguenza: la condizione soggettiva del privato resta nell’ambito dell’interesse legittimo finché il procedimento non si concluda con la determinazione finale. Nel caso di specie tale discrezionalità non risulta compiutamente esercitata con l’emanazione del provvedimento definitivo.

Il Collegio esclude che alla nota della Soprintendenza del 2015 possa riconoscersi valore provvedimentale. Essa è un mero atto endoprocedimentale: la competenza all’adozione del provvedimento finale era rimessa, secondo l’assetto organizzativo richiamato, alla Direzione generale archeologia e non alle locali Soprintendenze.

Non è condivisibile neppure la tesi del diniego tacito. I casi di silenzio significativo sono tassativamente previsti dal Legislatore, insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva; nel caso di specie manca alcuna previsione che attribuisca significato all’inerzia dell’Amministrazione. Fermo l’obbligo di concludere il procedimento, difettano allo stato i presupposti del credito invocato. La domanda è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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