Legittimazione dell’AGCM ad agire avverso l’inerzia dei Comuni soci di società quotata (TAR Veneto n. 122 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 attribuisce all’AGCM una legittimazione straordinaria ad agire che, per il principio di atipicità delle azioni, non si esaurisce nell’impugnativa di atti e regolamenti, ma consente anche l’azione avverso il silenzio per contestare l’inerzia delle pubbliche amministrazioni che violino norme poste a tutela della concorrenza. La clausola dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., per la quale le disposizioni del decreto si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, opera esclusivamente nei confronti delle società e non esonera le amministrazioni socie dagli obblighi a esse direttamente rivolti. Ne deriva che, nell’acquisto anche indiretto di partecipazioni per il tramite di una società quotata in house, i Comuni soci sono tenuti alla delibera analiticamente motivata ex art. 5 T.U.S.P. e alla sua trasmissione all’AGCM e alla Corte dei conti.

Il Fatto

L’AGCM ha proposto ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 avverso l’inerzia di cinquantuno Comuni soci di una società a capitale interamente pubblico, operante nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti secondo il modello in house providing. Una società controllata dalla partecipata aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’altra società, internalizzando l’attività di relining. L’Autorità contestava ai Comuni soci di non aver adottato né trasmesso gli atti deliberativi previsti dal T.U.S.P. in relazione a tale operazione.

Con parere motivato l’Autorità aveva invitato i Comuni a rimuovere le violazioni concorrenziali e a comunicare le iniziative assunte. Il Comune resistente aveva opposto un riscontro negativo, ritenendosi esonerato dagli obblighi del Testo unico in quanto socio di società quotata. Di qui il ricorso, con richiesta di accertamento dell’inerzia, annullamento della nota negativa e condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria dell’Autorità non è confinata al solo rimedio impugnatorio. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 protegge l’interesse pubblico alla libertà della concorrenza e del mercato, sicché l’AGCM può contestare anche i comportamenti omissivi parimenti lesivi di quel bene giuridico, coerentemente con il principio di atipicità delle azioni.

Si sottolinea che l’inefficacia del contratto di acquisto sancita dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. riguarda gli effetti negoziali e non limita il potere di azione dell’Autorità a monte, né priva di utilità la delibera successiva al perfezionamento dell’operazione.

Nel merito, la questione centrale è interpretativa: la clausola dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. riguarda solo le società quotate o anche le amministrazioni socie? Il Collegio applica il primario criterio letterale dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ribadendo il dovere del giudice di dare applicazione alla legge ex art. 101 Costituzione. Il dato testuale è univoco: le norme del Testo unico si applicano alle società quotate solo se esse ne siano espressamente destinatarie, e nessuna deroga è prevista per gli obblighi posti in capo alle pubbliche amministrazioni.

La clausola derogatoria, proprio perché tale, va letta in senso stretto. Il Collegio richiama la legge delega n. 124/2015, che ha distinto i tipi societari con riguardo alla quotazione, ma nulla ha differenziato quanto agli adempimenti delle amministrazioni socie. Pertanto, in base agli artt. 8, comma 1, e 7 T.U.S.P., il Comune che acquisisce anche indirettamente una partecipazione è tenuto alla motivazione analitica ex art. 5 T.U.S.P., con trasmissione all’AGCM e alla Corte dei conti.

L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia compiuto da una società in house, che conserva tale natura pur se quotata e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci. Il ricorso è quindi accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, annullata la nota negativa e condannato il Comune a conformarsi al parere motivato mediante l’adozione, entro sessanta giorni, dell’atto deliberativo analiticamente motivato, con successiva trasmissione all’Autorità. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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