L’ottemperanza per la carta docente del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2406 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente e condanna l’amministrazione a erogarla costituisce titolo esecutivo, la cui esecuzione può essere richiesta dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, purché l’azione sia proposta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, il giudice nomina il commissario ad acta, individuato di regola in un organo della Ragioneria territoriale dello Stato, il cui incarico, rientrando nei compiti istituzionali, non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto di due docenti a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere i relativi importi. Formatosi il giudicato, i ricorrenti, non avendo ricevuto esecuzione, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, documentalmente provato, e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso.
Nel merito, il collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo esecutivo. Tale atteggiamento ha determinato l’accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di inottemperanza e ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e provveduto, entro i successivi sessanta giorni, ad adottare gli atti necessari all’esecuzione dell’incarico, anche tramite funzionario delegato. Il collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario, rientrando nei compiti istituzionali dell’organo, non comportava il riconoscimento di alcun compenso.
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Nota della Redazione
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