Cessazione della materia del contendere per accordo transattivo (TAR Puglia n. 99 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., è la pronuncia che definisce la controversia nel merito quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta per effetto di una successiva attività amministrativa o di un accordo tra le parti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento del fondamento della pretesa, ma postula soltanto la verifica della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Fatto

L’ente pubblico economico per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive ha adito il Tribunale amministrativo per ottenere l’accertamento del proprio diritto di credito e la condanna della società resistente al pagamento della somma di Euro 50.104,51, oltre IVA ed interessi di mora, a titolo di contributo di infrastrutturazione previsto dal Regolamento per la gestione dei suoli pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 2015.

La società si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, le parti hanno avviato una trattativa transattiva conclusasi con un accordo, a seguito del quale il difensore della ricorrente ha depositato istanza chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con istanza depositata in data 25 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha reso noto il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Richiamato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha precisato che tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.

La giurisprudenza richiamata ha chiarito che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024).

Alla luce della transazione intervenuta, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, considerati i giusti motivi legati all’epilogo della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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