Danno all’immagine della PA da sentenza di patteggiamento per corruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 356 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile anche quando la responsabilità penale del dipendente sia stata accertata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, non incidendo la natura negoziata del rito sull’attitudine del giudicato a fondare l’accertamento del fatto. Ai fini della configurabilità dell’illecito contabile è sufficiente il rapporto di servizio del soggetto con l’ente, non essendo richiesto lo svolgimento di funzioni apicali, poiché anche l’addetto a un servizio pubblico risponde della lesione della credibilità istituzionale. La prova del danno all’immagine può essere fornita per presunzioni, avendo la risonanza mediatica della vicenda e la gravità della violazione dei doveri d’ufficio attitudine a dimostrare il venir meno del senso di affidamento dei cittadini.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha riassunto il giudizio di responsabilità nei confronti di un dipendente addetto ai servizi cimiteriali di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine quantificato in euro 9.600,00, oltre accessori. La pretesa trae origine da una vicenda penale: il convenuto, in concorso con il responsabile del servizio, avrebbe dirottato gli utenti verso imprenditori privati, dividendo con questi gli introiti versati dall’utenza e defalcando i diritti spettanti all’amministrazione.
Per tali fatti il giudice penale aveva applicato al dipendente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e otto mesi di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile. La questione giunge in sede contabile dopo che la Corte d’appello, accogliendo il gravame della Procura, aveva dichiarato risarcibile il danno all’immagine della PA in presenza di patteggiamento, rimettendo la causa al primo giudice per il merito. Il convenuto ha contestato la sussistenza di funzioni apicali e la prova stessa del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dal vincolo derivante dalla decisione d’appello, che ha già affermato la risarcibilità del danno all’immagine a fronte di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche dopo le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia. Su questa base il giudice di rinvio affronta unicamente il merito della domanda.
Quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, la Corte ravvisa il rapporto di servizio: il convenuto era addetto alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune, dunque a un servizio pubblico. La condotta accertata integra il reato di cui all’art. 319 cod. pen., delitto contro la pubblica amministrazione, per il quale la sentenza penale è passata in giudicato.
Il Collegio ritiene provato il pregiudizio, potendosi ricorrere alla prova presuntiva, di pari valenza rispetto agli altri mezzi di prova. Richiama, in tal senso, l’orientamento delle Sezioni Riunite e della Sezione Lombardia. La divulgazione della condotta criminosa ad opera della stampa, locale e online, ha fatto perdere credibilità all’ente, apparso all’esterno quale struttura mal gestita e inosservante dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.
La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui il convenuto sarebbe stato un semplice addetto sottoposto alle direttive altrui. Assume rilievo assorbente l’avvenuta disamina dei fatti in sede penale e la statuizione di responsabilità. La gravità della violazione dei doveri d’ufficio, in una piccola comunità, ha leso in modo irreversibile la fiducia dei cittadini nella corretta gestione del servizio.
Quanto al quantum, il Collegio condivide il criterio della Procura, ancorato al doppio dell’utilità illecitamente percepita, determinando il pregiudizio in euro 9.600,00. Segue la condanna al pagamento, con rivalutazione dalla domanda e interessi legali dalla pubblicazione, la condanna alle spese del grado e la compensazione di quelle di appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta