Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 201 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del Codice della Giustizia Contabile consente al convenuto di definire la controversia mediante offerta di pagamento, previo parere del Pubblico ministero. Accolta l’istanza con decreto, il pagamento della somma nel termine perentorio ivi fissato determina l’estinzione del giudizio nei confronti del richiedente, con declaratoria che chiude il processo senza accertamento del danno. Il pagamento costituisce condizione di efficacia della definizione alternativa e va documentato nei termini; la verifica di completezza e regolarità compete al collegio. La specialità della fattispecie può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti agiva, con atto di citazione, nei confronti di due convenuti per sentirli condannare al pagamento, in favore di un Comune, di un danno erariale complessivo di € 12.177,05, ripartito in misura dell’80% a carico di un primo soggetto e del 20% a carico del secondo. La richiesta trovava fondamento nelle somme pagate dall’Ente per una procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, resasi necessaria dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un deliberato consiliare e di un decreto di esproprio.
Costituitisi entrambi i convenuti, il primo chiedeva di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., acquisito il previo e concorde parere del PM, offrendo il pagamento di € 4.500,00 in unica soluzione. Con decreto n. 20 dell’8 luglio 2025 l’istanza era accolta e il pagamento disposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la sola questione della definizione alternativa del giudizio di responsabilità, senza esaminare il merito dell’addebito. Il percorso argomentativo muove dall’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato, già disposto con il decreto che aveva quantificato la somma offerta e fissato il termine per il versamento.
Il collegio verifica in camera di consiglio la completezza e regolarità della documentazione prodotta dall’interessato. La prova del pagamento è costituita dal bonifico e dalla quietanza rilasciata dal Comune, acquisiti agli atti e riscontrati nella seduta del 25 settembre 2025.
Accertato l’adempimento nel termine perentorio assegnato, la Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti del convenuto che aveva formulato l’offerta, applicando l’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile. La definizione opera quindi sul piano processuale, senza pronuncia sul fondamento della pretesa risarcitoria.
Quanto alle spese, la peculiarità della fattispecie viene valorizzata per disporne la compensazione integrale. La sentenza è soggetta all’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali delle persone fisiche indicate.
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Nota della Redazione
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