Improcedibilità per difetto di legittimazione passiva dopo sentenza Corte costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 59 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori delle società a partecipazione regionale determina il difetto di legittimazione passiva del convenuto nel giudizio di conto. La legittimazione passiva presuppone la titolarità del “maneggio” dei beni oggetto del rendiconto, che, per le partecipazioni societarie, spetta ai soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. In assenza di tale qualità, il giudizio è improcedibile, restando impregiudicata la regolarità della gestione, che deve essere rendicontata da soggetto diverso.

Il Fatto

Con relazione n. 89/2025 il Magistrato istruttore proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale n. 40134, esercizio 2021, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”.

Nella relazione si contestava, da un lato, l’assenza di un valido atto di parifica, essendo stata apposta sul decreto dirigenziale la dicitura di conformità informatica senza sottoscrizione digitale; dall’altro, la mancanza della qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale n. 231 del 20 giugno 2025, il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; inoltre, per l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture amministrative è elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti del magistrato istruttore emergeva che il convenuto rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale come agenti contabili.

Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società — e che non potevano averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti degli organi di amministrazione — ponendosi in contrasto con i principi della legislazione statale.

La legislazione statale individua come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come si desume dall’art. 20, lettera c), dagli artt. 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c., d.lgs. n. 174/2016.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di considerarlo agente contabile di fatto, non avendo il “maneggio” dei beni. Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio va dichiarato improcedibile. La statuizione non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, con l’amministrazione regionale tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della definizione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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