Improcedibile il ricorso pensionistico senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 42 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, modellato sul rito lavoro, il ricorrente deve notificare all’amministrazione il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza e depositare in segreteria la prova dell’avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede l’udienza, ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont. La mancata produzione di tale prova, in difetto di allegazione e dimostrazione di un legittimo impedimento non imputabile alla parte, determina l’improcedibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio. Il giudice non può concedere un termine per provvedere alla notifica quando la parte non rappresenti alcuna impossibilità oggettiva né un tentativo di notificazione. La regola trova applicazione anche se il convenuto non si sia costituito, poiché l’inesistenza della notificazione impedisce la vocatio in ius e rende inidonea la domanda a determinare l’ulteriore corso del processo.

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 75% e di ottenere, per l’effetto, la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Esponeva di aver presentato domanda alla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile presso il C.M.L. I.N.P.S. e che questa aveva riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 34% e il 73%, con percentuale del 55%.

Impugnato il verbale, la ricorrente chiedeva che le patologie accertate fossero valutate ai fini del beneficio contributivo dalla data della domanda amministrativa o da epoca successiva. Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata l’udienza del 13 marzo 2025, con termine per la notifica alle amministrazioni convenute a cura del ricorrente e onere di deposito delle prove di notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto che dalla documentazione in atti non risulta la prova della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e del ricorso all’amministrazione resistente, non costituitasi. Lo stesso difensore comparso in udienza ha chiesto un termine per provvedere alla notifica, senza però indicare alcun elemento dimostrativo dell’impossibilità non imputabile alla parte né della effettuazione di un tentativo di notificazione.

Il collegio richiama l’art. 155, comma 3, cod. giust. cont., che impone la notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, e il successivo comma 5-bis, che impone il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza. Da tali disposizioni discende che la mancata costituzione della convenuta e l’omesso deposito della prova di notifica determinano la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica stessa.

Poiché il rito pensionistico è modellato sul rito lavoro, la Corte applica la giurisprudenza di legittimità ivi formatasi: qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell’impossibilità di verificare la regolarità del contraddittorio per mancata produzione del ricorso notificato, senza che l’attore alleghi e comprovi un legittimo impedimento, il procedimento è legittimamente definito con pronuncia di mero rito (Cass. civ. Sez. lavoro n. 21587 del 2008; Cass. civ. Sez. VI n. 2005 del 2015). La struttura del giudizio pensionistico, caratterizzata dalla proponibilità con ricorso e dalla scissione tra editio actionis e vocatio in ius, impone la stessa soluzione.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza contabile antecedente al codice di giustizia contabile, e in particolare la questione di massima delle Sezioni Riunite n. 6/QM del 9.7.2001, secondo cui l’atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto della citazione, con conseguente applicabilità dell’art. 163, ultimo comma, cod. proc. civ. e improcedibilità del ricorso in caso di mancata notifica, senza possibilità di rimessione in termini. Viene altresì richiamata Cass. Sez. Un. n. 14916/2016, che configura l’inesistenza della notificazione in presenza di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto.

La notifica del ricorso e del decreto costituisce dunque onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Costituzione, richiamato dall’art. 7 cod. giust. cont. insieme all’art. 101 cod. proc. civ. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, in ragione della pronuncia in rito e della mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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