Agente contabile e consegnatario di quote societarie regionali: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 253 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualifica come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Venuta meno la qualifica ex lege, difetta la legittimazione passiva nel giudizio di conto. Il soggetto privo del maneggio delle partecipazioni societarie non può essere considerato agente contabile, né di diritto né di fatto, con conseguente improcedibilità del giudizio. La dichiarazione di improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle quote.

Il Fatto

Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2019 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società partecipata.

La relazione di irregolarità contestava tre profili: l’assenza di sottoscrizione digitale del conto, la mancanza di un valido atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Nessuno compariva per l’amministrazione né per l’agente contabile; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. Difetta così il requisito formale minimo dell’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico attraverso la spendita del nome. Il primo motivo di improcedibilità è dunque accertato.

Risulta sussistente anche l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come confermato dal parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Il nucleo della decisione riguarda la qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti istruttori emergeva che la convenuta rivestiva la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della società partecipata. L’art. 8 della legge regionale n. 22/2007 la qualificava agente contabile a tutti gli effetti, ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, perché componenti degli organi di amministrazione della società e quindi in conflitto di interesse. I principi della legislazione statale identificano invece l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto; trattandosi di partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio (artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924; art. 9, comma 2, TUSP; art. 137 c.g.c.).

Venuta meno la qualifica ex lege, non può affermarsi che la convenuta sia agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle quote. Manca dunque la legittimazione passiva e il giudizio va dichiarato improcedibile. Poiché tale pronuncia non definisce la regolarità della gestione, il conto dovrà essere reso dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio; l’amministrazione regionale è tenuta ad acquisirlo e parificarlo, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla sulle spese, stante la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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