Conto giudiziale PEC vale come deposito ed estingue il giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 263 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito del conto giudiziale trasmesso mediante posta elettronica certificata si perfeziona con la ricevuta di accettazione e con la presa in carico da parte della Segreteria, secondo le regole tecniche vigenti all’epoca dei fatti. Le disfunzioni operative e organizzative dell’ufficio giudiziario, non opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare la posizione di questi né ritardare la decorrenza del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema informativo non ha efficacia interruttiva o novativa, equivalendo altrimenti a introdurre una causa di riapertura dei termini non prevista dalla legge. L’art. 150, comma 2, cod. giust. cont. produce l’effetto estintivo ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale.

Il Fatto

Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore riferiva sul conto giudiziale riferibile a due agenti contabili dell’Università degli Studi di Padova, in qualità di economi di un centro di ricerca interdipartimentale, per l’esercizio 2017. Il conto era stato separato d’ufficio da una resa cumulativa e acquisito nei sistemi informativi in data 3 dicembre 2019, con compilazione d’ufficio ipotizzata ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont.

La relazione eccepiva la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a numerose criticità gestionali. Le agenti contabili, costituitesi con memoria difensiva, eccepivano in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto via PEC il 17 luglio 2018 e la relazione istruttoria solo il 3 dicembre 2024. In subordine chiedevano l’improcedibilità e, ulteriormente, il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la disciplina del deposito dei conti giudiziali. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante PEC secondo il D.P. della Corte dei conti n. 98 del 2015. L’art. 5 di tale decreto riconosceva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi, con perfezionamento attestato, per il mittente, dalla ricevuta di accettazione e, per il destinatario, dalla ricevuta di avvenuta consegna. La Segreteria doveva confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.

Alla data del 17 luglio 2018 l’invio PEC era dunque modalità consentita dalla normativa vigente. Il Collegio rileva che la presa in carico dei conti inviati non si perfezionò mai formalmente, a causa di accertate disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo e di una prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione informatica del conto avvenne solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio da parte dell’Università: su tale data, non risultando a sistema la presa in carico del 2018, si era basato il magistrato istruttore.

Il passaggio decisivo riguarda la decorrenza del termine. L’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. estingue il giudizio decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, o siano elevate contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Il Collegio qualifica l’estinzione come causa sostanziale, automatica e oggettiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con termine di natura decadenziale. La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Sicilia n. 22/2023; Sez. giur. Veneto n. 36/2014; Sez. Piemonte n. 112/2008), secondo cui si tratta di una causa estintiva speciale che bilancia le esigenze di certezza della funzione di controllo con il diritto dell’agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi certi.

Venendo al caso concreto, il Collegio ritiene che le disfunzioni operative, le difficoltà organizzative e le incertezze tecnico-normative, non opponibili all’agente, non possano elidere il dato di fatto dell’avvenuto invio con posta certificata secondo le modalità consentite. Tali circostanze non possono pregiudicare la posizione dell’agente contabile, che si intende costituito con il deposito del conto, né l’affidamento sull’operato dell’ufficio. Quanto al successivo reinvio del conto tramite il sistema informativo, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, il Collegio esclude ogni valenza interruttiva o novativa: riconoscergli simile effetto equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista.

Il Collegio precisa che la data rilevante deve essere individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio PEC, e cioè nel 18 luglio 2018. Poiché la relazione istruttoria è stata depositata solo il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio è estinto. L’effetto si è prodotto ex lege, ma la pronuncia formale è resa in sede collegiale per disporre le comunicazioni e la restituzione degli atti. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo specificati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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