Giurisdizione contabile regionale e sindaci di società partecipate dopo incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 255 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agente contabile i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di affermare la legittimazione passiva di tali soggetti nel giudizio di resa del conto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto; per le partecipazioni societarie tale requisito spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Esclusa la qualifica ex lege, non è configurabile nemmeno un’agente contabile di fatto in capo a chi, per la carica di controllo ricoperta, non ha il maneggio delle partecipazioni. Ne consegue la improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto da chi ha avuto l’effettivo maneggio.
Il Fatto
Il giudizio di resa del conto riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, presentato da chi era stata indicata come consegnataria delle quote di partecipazione detenute dalla Regione Calabria in una società a partecipazione regionale, in qualità di componente del collegio sindacale della medesima società.
Il magistrato istruttore ha rilevato una serie di irregolarità: l’assenza di una valida sottoscrizione del conto, analoghe criticità sul decreto di parifica e, soprattutto, l’insussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Ha quindi proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione. Fissata l’udienza, nessuno è comparso per l’amministrazione né per l’agente contabile; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. È pertanto accertata l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
Quanto alla seconda contestazione, la Corte rileva l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto (viene richiamato il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020).
Sul terzo profilo, dagli accertamenti istruttori risulta che la convenuta, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte spiega che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società, anzi impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Ciò contrasta con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio.
La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege, né di ravvisare un agente contabile di fatto, non avendo la convenuta il maneggio delle partecipazioni. Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi da chi ha avuto l’effettivo maneggio nel 2019, con l’amministrazione regionale tenuta ad acquisirli e parificarli.
Nota della Redazione
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