Agente contabile della riscossione, irregolarità del conto e ammanco rideterminato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 51 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È agente contabile, ai fini della legittimazione passiva al giudizio di conto, il soggetto che abbia avuto maneggio di pubblico denaro, non occorrendo un formale provvedimento di concessione del servizio. Il conto giudiziale che non rappresenti la gestione nella sua interezza è irregolare, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., essendo inidoneo a esporre i fatti di gestione e i relativi risultati. La produzione documentale tardiva e la relazione tecnica di parte possono essere valutate in parziale accoglimento, rideterminando in melius l’ammanco originariamente contestato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Magistrato Istruttore ha rimesso al Collegio il conto giudiziale reso dall’agente contabile concessionario della riscossione per il Comune, per l’esercizio finanziario 2014. La relazione segnalava l’impossibilità di procedere alla revisione per la mancata acquisizione di documenti richiesti e sollecitati senza esito.
L’agente contabile si è costituito, eccependo in via preliminare l’estinzione del giudizio di conto per intervenuta prescrizione e contestando, nel merito, la regolarità del conto. Dopo una sentenza non definitiva che ha rigettato l’eccezione e un’ordinanza che ha disposto l’acquisizione documentale tramite la Guardia di Finanza, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione secondo cui l’agente non sarebbe qualificabile come concessionario della riscossione, avendo svolto attività meramente endoprocedimentale. La Corte la rigetta, richiamando l’art. 178 del r.d. n. 827/1924: sono agenti contabili tutti coloro che hanno maneggio di pubblico danaro. Non serve un formale provvedimento di concessione, essendo sufficiente l’incarico di riscuotere le entrate e versarle. L’agente è dunque correttamente qualificato come agente contabile concessionario.
Sul piano formale, il Collegio conferma l’inidoneità del conto a rappresentare la gestione nella sua interezza. L’anomala compilazione rispetto ai modelli di legge, l’inclusione di entrate confluite direttamente in tesoreria senza quantificazione e la necessità di due relazioni tecniche di parte per rendere intellegibili le voci del conto dimostrano che il rendiconto non espone i fatti di gestione. Le riscossioni erano rendicontate al netto di rimborsi e trattenute, con aggi e compensi differenziati e con applicazione dell’aggio su base imponibile non corretta.
Sul piano sostanziale, la memoria difensiva e la relazione tecnica allegata, con i nuovi estratti conto dei conti correnti postali, consentono di superare gran parte degli addebiti originari. La revisione delle riscossioni, verificata sugli estratti conto prodotti solo in sede di memorie e di perizia, rimuove in gran parte le contestazioni. In parziale accoglimento delle difese, permangono solo la mancata rendicontazione di riscossioni di ruoli per € 359,92 e di riscossioni TARSU per € 372,00.
Il Collegio dichiara quindi irregolare il conto e ridetermina l’ammanco in € 731,92, con condanna dell’agente contabile al pagamento in favore del Comune, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Le spese processuali, liquidate come da nota segretariale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’agente contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.