Conto della riscossione coattiva e principio di annualità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 52 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione dei tributi locali deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924 e non secondo il modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni. Il conto deve contenere il conto di diritto e il conto di cassa ed esporre tutte le operazioni compiute nell’esercizio di riferimento. Non possono esservi contabilizzate le operazioni eseguite nell’esercizio successivo, pur se riferibili alla medesima gestione, perché ciò violerebbe il principio di annualità. Ai fini del discarico rileva la documentazione dei riversamenti e delle fatture dei compensi percepiti, anche se parte di essi è stata trattenuta nell’esercizio seguente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate di un ente locale per l’esercizio 2018. Con relazione di irregolarità il Magistrato designato aveva prospettato due ipotesi alternative di ammanco e, in via principale, il difetto della documentazione giustificativa del conto.

L’agente contabile si è costituito, ha richiamato le clausole del contratto di concessione e ha sostenuto la regolarità del conto. Il Collegio ha disposto con ordinanza un supplemento di istruttoria sull’esercizio 2019, per verificare gli importi “trascinati” dall’anno precedente. La relazione integrativa ha concluso per la permanenza di criticità, contestate dall’agente contabile con memoria. All’udienza pubblica il difensore e il P.M. hanno concluso per la regolarità del conto e il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene non condivisibile l’argomentazione del Magistrato designato, secondo cui il conto sarebbe irregolare per la mancata iscrizione dei riversamenti eseguiti nel 2019 e delle competenze spettanti all’agente trattenute nel medesimo anno, pur di competenza del 2018.

La Corte non accoglie, però, la tesi difensiva della compilazione secondo il modello 21. Richiamando propri precedenti, si afferma che il conto di cassa di cui al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996 non consente una rappresentazione completa delle attività dell’affidatario del servizio di riscossione. Il conto deve quindi essere redatto ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924, contenendo sia il conto di diritto sia il conto di cassa.

Da tale disciplina discende il principio di annualità della gestione: il conto descrive le operazioni svolte nell’esercizio di riferimento e non anche quelle compiute nell’esercizio successivo. Sarebbe impossibile, senza violarne il principio, contabilizzare nel 2018 operazioni eseguite nel 2019 per ragioni contrattuali o gestorie. Il rilievo di irregolarità non è dunque condivisibile.

La Corte valorizza, infine, la documentazione prodotta dall’agente contabile: risultano depositati copia dei riversamenti e le fatture dei compensi. È emerso che parte del compenso è stata percepita nel 2018 e parte nel 2019, in relazione al medesimo esercizio. Anche sotto questo profilo il conto è dichiarato regolare, con il conseguente discarico. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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