Agente contabile di società partecipata e maneggio quote dopo sentenza Corte cost (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 22 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di affermarne la legittimazione passiva nel giudizio di conto. Agente contabile, in materia di partecipazioni societarie, è il soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto, cioè chi ha la disponibilità dei diritti di socio, non il componente dell’organo di amministrazione della società. Il difetto di tale qualità impedisce la definizione nel merito della regolarità della gestione e impone la improcedibilità del giudizio, restando l’amministrazione tenuta a far rendere il conto dal soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società partecipata. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, propone al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando due profili: l’assenza di un valido atto di parifica del conto e il difetto della qualifica di agente contabile del consegnatario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compare per l’amministrazione né per l’agente contabile; il pubblico ministero conclude per l’improcedibilità. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo rilievo il Collegio prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Il deposito del conto parificato è l’atto che costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul secondo profilo la Corte ricostruisce la disciplina regionale. L’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 qualificava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione negli organi di amministrazione e nei collegi sindacali delle società partecipate, imponendo loro di rendere il conto e assoggettandoli alla giurisdizione contabile. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Il ragionamento del giudice delle leggi, richiamato dal Collegio, muove dall’assunto che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni e impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti degli organi della società. Ciò collide con la legislazione statale, che identifica l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto.
Nel caso concreto, dagli accertamenti istruttori risulta che il consegnatario ricopriva la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della società. Caduta la norma regionale, non è più sostenibile la qualità di agente contabile ex lege, né è configurabile un agente contabile di fatto: manca il maneggio delle partecipazioni, come la stessa disciplina caducata presupponeva nel richiedere agli amministratori di supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.
Il difetto di legittimazione passiva conduce alla dichiarazione di improcedibilità. Il giudizio non è definito nel merito della regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.
Nota della Redazione
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