Dirigenti regionali siciliani: RIA 1991-1993 non incide sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 22 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 4/2024, non produce effetti nei confronti del personale della Regione Siciliana, poiché quest’ultima, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di trattamento giuridico ed economico, ha dettato una disciplina autonoma della retribuzione individuale di anzianità, senza rinvio alla normativa statale. In materia pensionistica, inoltre, la riliquidazione della prestazione presuppone che l’emolumento sia stato riconosciuto in sede retributiva, dall’amministrazione di appartenenza o con accertamento giudiziale definitivo, prima del collocamento in quiescenza: non è ammesso chiedere direttamente il ricalcolo della pensione sulla sola base dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana in servizio almeno dal 1991 e ora in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo delle proprie prestazioni pensionistiche. Il fondamento della domanda era la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992.

I ricorrenti assumevano che nel triennio 1991-1993 la Regione Siciliana, in mancanza di una propria disciplina sugli incrementi della RIA, avesse applicato la normativa statale e che pertanto la caducazione della norma interpretativa avrebbe consentito di computare nella base pensionabile le maggiorazioni non percepite. Chiedevano il ricalcolo e la corresponsione degli arretrati dalla pronuncia della Consulta o, in subordine, dalla data delle diffide inviate al Fondo Pensioni Sicilia. L’Ente previdenziale eccepiva il difetto di giurisdizione, la prescrizione del diritto e, nel merito, l’inapplicabilità della sentenza al personale regionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale concerne esclusivamente la riliquidazione della prestazione pensionistica e non produce conseguenze sul rapporto di lavoro già cessato. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti presuppone l’assenza di effetti della pronuncia sul rapporto di servizio; la domanda proposta dal dipendente già in quiescenza appartiene al giudice pensionistico, secondo il riparto indicato dalla Cass. civ., SS.UU. n. 12337/2010.

Nel merito il ricorso è stato rigettato. Il fulcro dell’argomentazione è l’autonomia dell’ordinamento regionale siciliano. La Regione ha competenza esclusiva in materia di trattamento economico del personale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, e ha disciplinato l’istituto con norme proprie: l’art. 5 legge reg. n. 11/1988 e l’art. 5 legge reg. n. 19/1991. Quest’ultima, abrogando la lett. a) della tabella O della legge reg. n. 41/1985 dal 2 luglio 1990, ha operato come norma di chiusura, stabilizzando gli effetti prodotti in base alla disciplina precedente.

La Corte richiama il consolidato orientamento della Sezione (sent. n. 2269/2012, poi sentt. nn. 3249/2012, 2858/2013 e 1771/2013): lo Stato aveva introdotto la RIA con l’art. 47 d.P.R. n. 266/1987, ma la Regione vi ha provveduto con legge propria, fissando autonomi termini per l’applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti. Non è quindi invocabile l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ribadisce una situazione già definita in ambito statale e regolata parallelamente nell’ordinamento regionale. La norma non riveste natura di riforma economico-sociale e la sentenza della Consulta resta circoscritta al personale del comparto statale.

A tale profilo dirimente se ne aggiunge un secondo, autonomamente sufficiente. I ricorrenti non hanno provato di aver percepito gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, né che il diritto sia stato accertato dal giudice competente. Vale il corollario generale per cui qualsiasi emolumento, per transitare nella base pensionabile, deve essere riconosciuto e percepito in costanza del rapporto, anche per effetto di un accertamento giudiziale postumo (C. conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025). Non può quindi invocarsi il canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico per ottenere direttamente la riliquidazione in assenza del presupposto retributivo.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni. Le spese di lite sono state compensate integralmente ex art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità della questione; nulla per le spese di giustizia, in applicazione del principio di gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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