Fusione per incorporazione esula dal controllo Corte conti ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha per oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Non rientra in tale controllo la delibera con cui un ente locale, già socio di una società partecipata, approvi la fusione per incorporazione di altra società in quest’ultima, previo aumento di capitale funzionale al concambio azionario. L’operazione, intervenendo in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e non comportando alcuna acquisizione ex novo della qualifica di socio, esula dall’ambito di applicazione della norma. Restano estranei al controllo l’aumento di capitale con efficacia meramente organizzativa interna e le operazioni straordinarie di fusione sulle società già partecipate.
Il Fatto
Il Comune di Manzano, nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha approvato la fusione per incorporazione di una società attiva nel territorio della provincia di Pordenone in altra società, gestore del servizio nella provincia di Udine. L’operazione è finalizzata al superamento della gestione frammentata del servizio e si realizza, senza conguaglio economico, in uno scambio azionario previo aumento di capitale.
La società incorporata viene preliminarmente capitalizzata mediante un contributo regionale e il rapporto di concambio è determinato sulla base di una valutazione economica delle due società. L’ente ha corredato la delibera del piano operativo, del piano industriale, dello schema di statuto della società risultante e della convenzione per la configurazione in house providing. La questione sottoposta alla Sezione riguarda l’assoggettabilità dell’atto al controllo sulla partecipazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla novella dell’art. 5 del TUSP ad opera della legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha rinnovato il controllo sugli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni. Il termine di sessanta giorni è previsto per la deliberazione sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022, che ha qualificato la fattispecie come controllo e non come attività consultiva, collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e la successiva fase attuativa di matrice societaria. La Corte ne trae la conseguenza che l’ambito oggettivo del controllo è circoscritto ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria.
Su questa base opera il richiamo alla deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui l’esame degli atti deliberativi non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. L’estensione del controllo non giunge dunque a ricomprendere le valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati dall’ente.
Applicando tali principi, la Sezione rileva che la fusione per incorporazione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri che ne derivano. L’operazione non comporta alcuna acquisizione sociale in capo all’ente, che mantiene inalterata la propria partecipazione, pur risultandone ridotta l’incidenza percentuale sul capitale per effetto dell’aumento e dell’ingresso dei soci della società incorporata.
Quanto all’aumento di capitale funzionale al concambio, la Corte ne sottolinea l’efficacia meramente organizzativa interna, implicante una modificazione statutaria, priva di effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio. La completezza della documentazione trasmessa ha consentito di ricostruire l’operazione senza necessità di integrazione istruttoria. La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo previsto dall’art. 5 del TUSP e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.