Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: nessun conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 244 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali non sono tenuti alla resa del conto giudiziale quando siano legati all’amministrazione da un mero debito di vigilanza, che li qualifica come agenti amministrativi e non come agenti contabili. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo di rendicontazione, presuppone gestioni tipicamente di magazzino, caratterizzate da consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali, con un vero e proprio obbligo restitutorio. Ne deriva che i beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative destinate all’ordinario funzionamento degli stessi sono esclusi dalla resa del conto alla Corte dei conti, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Se il conto è reso da un consegnatario con debito di vigilanza, il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2020, dal consegnatario di beni mobili di un ente locale, assegnato al nucleo operativo di una sede decentrata. L’agente contabile ha trasmesso il conto all’amministrazione nel maggio 2021, oltre i termini previsti dall’art. 233, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000; l’ente lo ha poi depositato presso la Sezione giurisdizionale nel luglio 2021.
Il magistrato istruttore, con la relazione n. 350/2025, ha rilevato l’insussistenza dei requisiti del conto giudiziale e ha deferito la questione al Collegio, limitatamente alla verifica dell’ammissibilità e della procedibilità. L’agente contabile ha depositato memoria, prendendo atto dell’assenza di un debito di custodia sui beni affidati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo sulla resa del conto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone l’obbligo per il tesoriere e per ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La formula è ampia, ma su di essa si è consolidato l’orientamento per cui solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla rendicontazione giurisdizionale.
Il Collegio richiama l’art. 32 del r.d. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale, previsto dagli artt. 11 e 23 per i consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza contabile individua il discrimine nella natura della gestione. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio, destinate all’uso immediato.
La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso il singolo ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di conto. Restano invece esclusi i beni giacenti presso gli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa e del controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di cui al d.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente insussistenza dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile e, non essendovi esame nel merito, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
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Nota della Redazione
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