Agenzia del Demanio non è soggetto passivo IMU sugli immobili demaniali (Cass. civ. Sez. V n. 727 del 11.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, come già per l’ICI, l’Agenzia del Demanio non è soggetto passivo d’imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Essa è mera affidataria dell’amministrazione e della valorizzazione di tali beni ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non essendo titolare della proprietà né di altri diritti reali di godimento, né beneficiaria di concessione amministrativa. Il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non rientra pertanto tra i soggetti passivi elencati nell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, né nell’art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504. Resta fermo che l’Agenzia è titolare di un autonomo patrimonio e può acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in controversia sull’avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso originario del contribuente.

Il giudice di appello ha dichiarato legittimo l’accertamento nei limiti del 50% per un fabbricato e per l’intero per alcuni terreni, ritenendo l’Agenzia soggetto passivo del tributo. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della disciplina dell’IMU e dell’ICI per essere stata erroneamente riconosciuta la soggettività passiva dell’Agenzia. La Corte lo ritiene fondato sulla base di un dato pacifico: l’Agenzia non è proprietaria del patrimonio immobiliare dello Stato, né titolare di diritti reali o di concessione amministrativa. La proprietà permane in capo allo Stato e, in sua rappresentanza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di ICI, estensibile all’IMU, secondo cui l’Agenzia, che cura l’amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali, non è soggetta a imposizione non essendo compresa tra i soggetti passivi. I precedenti citati sono Cass., Sez. 5^, n. 3275 del 2019, Cass., Sez. 5^, n. 10655 del 2019 e Cass., Sez. 5^, n. 4138 del 2021.

La Corte esclude che la convenzione tra Ministero e Agenzia per il triennio 2017/2019 possa fondare un trasferimento di posizioni dominicali. Il punto 1.5 dell’allegato alla convenzione conferma il ruolo meramente gestorio e strumentale dell’Agenzia, che opera per conto e nell’interesse del Ministero anche nell’adempimento degli obblighi tributari.

Il secondo e il terzo motivo, proposti in via subordinata, sono dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo. Il quarto motivo, relativo ai terreni e all’intestazione catastale, è inammissibile, perché mira a una revisione del merito e a una rivalutazione delle risultanze probatorie precluse al giudice di legittimità. Le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario.

La Corte enuncia quindi il principio di diritto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., accogliendo parzialmente il ricorso originario e annullando l’atto impositivo per i fabbricati indicati. La reciproca soccombenza, in presenza di un’unica domanda articolata in più capi, giustifica la compensazione delle spese, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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