L’appello tributario notificato a mezzo PEC è inesistente prima del processo tributario telematico (Cass. civ. Sez. 5 n. 19146 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata è consentita solo a partire dall’attivazione del processo tributario telematico nelle singole circoscrizioni. La notifica eseguita prima di tale momento è affetta da inesistenza giuridica, insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, non essendo predicabile alcuna sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La disciplina della notifica PEC dettata dalla legge n. 53/1994 non si applica al processo tributario, per il quale le norme tecniche di attuazione configurano il tipo legale della notificazione telematica.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo emesso per crediti della Regione, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e la prescrizione del credito. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale, sull’appello dell’agente della riscossione, riformava la decisione accertando la rituale notifica delle cartelle esattoriali. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, tra cui la dedotta inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo PEC il 26 settembre 2016, in epoca antecedente all’introduzione del processo tributario telematico nel Lazio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 per non avere il giudice d’appello dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione notificata a mezzo PEC. Ha ritenuto il motivo fondato, con assorbimento dei restanti.

Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la notifica a mezzo PEC nel processo tributario è ammessa solo quando sia operativa la disciplina del processo tributario telematico. Ha osservato che l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato in attuazione del d.m. n. 163/2013, ha previsto l’attivazione sperimentale delle specifiche tecniche dal 1° dicembre 2015 dinanzi alle sole commissioni tributarie di Toscana e Umbria, mentre nel resto del territorio nazionale l’attivazione è avvenuta solo dal 15 febbraio 2017; per la Regione Lazio il processo tributario telematico non era pertanto operativo alla data della notifica dell’appello.

La Corte ha precisato che la notificazione dell’appello, eseguita tramite PEC in epoca in cui il processo tributario telematico non era operativo, è avvenuta con una modalità non contemplata dall’ordinamento, difforme da ogni modello legale. Tale notifica deve qualificarsi come giuridicamente inesistente, non sanabile per effetto della costituzione della parte appellata, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

La pronuncia ha escluso l’equivalenza della trasmissione telematica alla notificazione per mezzo della posta di cui all’art. 48, secondo comma, d.lgs. n. 82/2005, in ragione della clausola di salvezza prevista da detta norma. Le specifiche tecniche dettate dalla normativa secondaria configurano il tipo legale della notificazione a mezzo PEC; il loro mancato rispetto, in epoca antecedente alla definizione dei requisiti, integra la radicale esorbitanza dell’atto dal modello legale di riferimento e sostanzia l’inesistenza della notificazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 17533 del 2018.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

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