Domande emersione art 1 e 1-bis l 383/01 termini non fungibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 610 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione del lavoro irregolare, le domande di emersione previste dall’art. 1, comma 1, l. n. 383/01 e dall’art. 1-bis l. n. 383/01, pur essendo accomunate dal medesimo effetto voluto dal legislatore, hanno presupposti costitutivi, ambiti applicativi e termini di presentazione distinti, sicché non è configurabile alcuna fungibilità tra esse, neppure sotto il profilo temporale. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ove i motivi non investano l’attività del concessionario ma la sussistenza del diritto fatto valere dall’ente previdenziale, la legittimazione passiva spetta esclusivamente a quest’ultimo, senza alcun litisconsorzio necessario con il concessionario. L’ammissione d’ufficio delle prove indispensabili presuppone che esse si riferiscano a fatti puntualmente allegati dalla parte.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dal concessionario, avente ad oggetto contributi e sanzioni. La pronuncia di primo grado respingeva l’opposizione; la Corte d’appello di Catania confermava, ritenendo la dichiarazione di emersione, relativa a lavoratori mai denunciati all’ente previdenziale, presentata in ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 1 l. n. 383/01.

La Corte territoriale escludeva altresì rilievo alla precedente dichiarazione di emersione prodotta in appello, poiché di essa nulla era stato allegato in primo grado. Avverso tale sentenza la società ricorreva in cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto, in via logicamente preliminare, la censura di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., ritenendola infondata. Le Sezioni Unite n. 7514 del 2022 hanno affermato che, ove i motivi di opposizione alla cartella non riguardino l’attività del concessionario ma la sussistenza del diritto fatto valere dall’ente previdenziale, la legittimazione passiva spetta solo a quest’ultimo, senza ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario.

Il primo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale aveva rilevato che in primo grado non era mai stata allegata l’esistenza di una pregressa domanda di emersione rispetto a quella ritenuta tardiva. La decisione di non considerare la domanda prodotta in appello è conforme all’orientamento costante di legittimità, secondo cui l’ammissione d’ufficio delle prove indispensabili, ex art. 437 cod. proc. civ., presuppone che esse si riferiscano a fatti puntualmente allegati dalla parte (Cass. n. 7694 del 2018).

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. L’erronea valutazione di un dato di fatto non rientra in alcuna delle ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., fuoriuscendo dai limiti del gravame a critica vincolata: la norma presuppone non l’erronea considerazione di dati fattuali, ma l’omesso esame di un fatto decisivo. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, che nella sostanza deduce l’erronea considerazione di un mero dato di fatto, ovvero che la società fosse o meno già nota agli enti previdenziali.

Il quarto motivo è infondato. La tesi della parte ricorrente postulava una fungibilità tra le due domande di emersione, anche quanto ai termini, in ragione della produzione dei medesimi effetti. L’esegesi delle norme non conduce a tali conclusioni: le due domande hanno presupposti costitutivi e ambiti applicativi distinti, poiché l’art. 1, comma 1, l. n. 383/01 disciplina il lavoro irregolare con inadempimento del datore agli obblighi previdenziali o fiscali, mentre l’art. 1-bis ha introdotto la disciplina del lavoro irregolare relativamente a profili diversi da quello fiscale o previdenziale. Le previsioni divergono anche quanto ai termini di presentazione, e tale diversità è connaturale alle distinte fattispecie: essa non può venir meno sol perché le domande risultano accomunate dal medesimo effetto voluto dal legislatore.

Il ricorso è dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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