Agenzia Riscossione, difesa con avvocati del libero foro nelle liti tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 2306 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie davanti alle commissioni tributarie rientranti nella convenzione tra Agenzia delle Entrate Riscossione e Avvocatura dello Stato, la rappresentanza e difesa dell’ente può essere assunta da avvocati del libero foro in via alternativa ai propri dipendenti, senza necessità di delibera motivata né di altra formalità. L’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, come interpretato dall’art. 4-novies d.l. n. 34/2019, delinea due categorie di evenienze: le ipotesi riservate all’Avvocatura erariale su base convenzionale, in cui il patrocinio autorizzato è la regola, e tutte le altre, in cui è normale l’avvalimento di legali del libero foro. La sussunzione nell’una o nell’altra categoria opera in modo automatico, con la conseguenza che l’esistenza dei relativi presupposti si considera implicitamente allegata con il semplice conferimento della procura. Ne consegue la cassazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’ente per essere stato proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro.

Il Fatto

L’ente di riscossione ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile il proprio appello. La decisione di secondo grado era fondata su un rilievo esclusivamente processuale: l’appello era stato proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro, anziché dell’Avvocatura dello Stato.

Il giudizio origina dall’impugnazione di una intimazione di pagamento per omesso versamento di vari tributi. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate restano intimati nel giudizio di legittimità, che giunge alla Corte sul tema della legittimazione dell’ente a stare in giudizio tramite legali esterni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per l’omessa declaratoria del difetto di giurisdizione su alcune cartelle non aventi ad oggetto debiti tributari. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e dell’art. 4-novies d.l. n. 34/2019. Per ragioni di ordine logico la Corte esamina prioritariamente il secondo motivo.

La questione della costituzione in giudizio dell’ente a mezzo di legale del libero foro viene ricondotta al quadro normativo di riferimento. Decisivo è il richiamo all’art. 43 r.d. n. 1611/1933, che in via organica ed esclusiva attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza nei giudizi delle amministrazioni ed enti autorizzati, salve le ipotesi di conflitto e la facoltà di non avvalersene mediante apposita delibera motivata.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 19.11.2019, secondo cui non esiste un rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell’Avvocatura erariale e avvocati del libero foro. Le due facoltà si applicano in ragione della classificazione delle evenienze in due categorie: le ipotesi ricomprese nella convenzione e tutte le altre. Nella prima è normale il patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica delibera; in ogni altro caso è normale l’avvalimento di legali del libero foro, nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici.

Nel protocollo d’intesa tra Avvocatura Generale dello Stato ed ente ricorrente è espressamente previsto che l’Ente stia in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, tra l’altro, nelle liti innanzi alle Commissioni Tributarie. La fattispecie concreta rientra pertanto in tale ipotesi, con la conseguenza che non è richiesta alcuna delibera o formalità per ricorrere al patrocinio esterno.

La Corte precisa che l’automatismo della sussunzione nell’una o nell’altra categoria esclude in radice la necessità di ogni formalità. La sussistenza dei presupposti si considera implicitamente allegata con la semplice formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o con il conferimento della procura all’avvocato del libero foro, dipendente da un atto meramente interno del quale non occorre specifica documentazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Resta assorbito il primo motivo, relativo al contestato parziale difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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