TARSU, giudicato esterno su altra annualità non vincola il diniego (Cass. civ. Sez. V n. 2305 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARSU, l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, così come la stessa produzione di detti rifiuti, elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni dall’uno all’altro periodo di imposta. Ne consegue che il contribuente non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità. Il diniego opposto dall’ente impositore all’istanza di rimborso è pertanto legittimo, non essendo consentito al giudice tributario estendere gli effetti del giudicato formatosi per un diverso periodo d’imposta né sindacare la fondatezza della pretesa ormai definitiva.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato al Comune istanza di rimborso della TARSU versata per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006, richiamando una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, riferita all’anno 2005 e passata in giudicato, che aveva accertato la parziale insussistenza del presupposto impositivo. Il diniego opposto dall’ente impositore veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso.

In riforma della decisione di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna dichiarava dovuto il rimborso, sul presupposto che l’accertamento contenuto nella pronuncia relativa al 2005 fosse idoneo a travolgere anche i pagamenti delle altre annualità, essendo rimasta immutata l’organizzazione aziendale e logistica. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalla società con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione; devono pertanto ritenersi disattesi per implicito gli argomenti non espressamente esaminati ma subvalenti.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte ricorda che avverso l’atto con cui l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità dell’attività di autotutela, sia per l’inammissibilità di un nuovo sindacato sull’atto di accertamento definitivo. Il rifiuto di autotutela non rientra nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e non è impugnabile; il sindacato può esercitarsi solo sulla legittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che ne giustificano l’esercizio, non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 2870 e n. 3698 del 2009 e alla Sez. Un. n. 16097 del 2009, nonché alla sentenza della Corte costituzionale n. 181/2017, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994, convertito dalla legge n. 656/1994, e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio tributario e il bilanciamento con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.

Nel caso in esame si verte in ipotesi di conferma c.d. impropria, essendo l’atto confermativo di un precedente provvedimento senza istruttoria ulteriore. L’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il giudicato sarebbe idoneo a travolgere gli accertamenti divenuti definitivi non può che essere censurata, poiché diversamente si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa. La Corte esclude poi che rilevi l’autonomia dei periodi d’imposta: il giudicato esterno opera anche per i rapporti di durata solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, mentre l’accertamento sullo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, come la stessa produzione, è potenzialmente mutevole da periodo a periodo.

Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; quelle di legittimità, per soccombenza, gravano sulla controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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