Redditometro, contraddittorio preventivo non obbligatorio per il 2008 (Cass. civ. Sez. V n. 18609 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il diritto nazionale non pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, in assenza di specifica prescrizione. Per i tributi non armonizzati, l’obbligo sussiste solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Le modifiche dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 introdotte dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 si applicano ai soli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009 e non operano, pertanto, per l’anno d’imposta 2008. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con la prova documentale della provenienza non reddituale delle somme, prova che deve ancorarsi a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale.

Il Fatto

Il contribuente riceve notifica, nel maggio 2012, di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio ridetermina sinteticamente il reddito complessivo accertando un maggior imponibile di € 111.604,00, sulla base di indici di capacità contributiva: il possesso di un velivolo da turismo, i premi assicurativi, la proprietà di sette autoveicoli e la residenza principale.

Il ricorso del contribuente è rigettato in primo grado e la C.t.r. dell’Abruzzo, con sentenza n. 133/06/2016, conferma la decisione e lo condanna alle spese. Propone allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi: mancata attivazione del contraddittorio preventivo, omessa allegazione del documento Enac sulle ore di volo e difetto di motivazione sull’attribuzione del 100% della proprietà dell’abitazione. L’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: nel diritto nazionale, salvo specifica prescrizione, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati. Per i tributi armonizzati la violazione assume rilievo solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e queste non risultino pretestuose. Nella specie si tratta di IRPEF, tributo non armonizzato.

La Corte precisa il quadro intertemporale. L’obbligo di contraddittorio in tema di accertamento sintetico è stato introdotto dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, che lo ha reso operativo per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine dichiarativo non era ancora scaduto all’entrata in vigore del decreto. La C.t.r. ha quindi correttamente escluso l’obbligatorietà del contraddittorio, applicandosi ratione temporis il testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 anteriore alla novella, riferibile agli anni d’imposta successivi al 2009.

Il secondo motivo è infondato. L’obbligo di allegazione ex art. 7 legge n. 212/2000 riguarda solo gli atti richiamati nell’avviso di cui il contribuente non abbia già avuto integrale conoscenza. Nel caso concreto i dati sulle ore di volo erano stati desunti dal libretto di volo esibito dallo stesso contribuente in sede di adesione e non dalle risultanze Enac, così che il documento invocato risulta privo di rilievo.

Il terzo motivo è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione di risultanze di fatto e una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in giudizio di merito. Nel merito è comunque infondato. Il redditometro introduce una presunzione legale relativa: il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo, ma valuta la prova contraria del contribuente. Questi non deve dimostrare la mera disponibilità di altri redditi, ma fornire prova documentale di circostanze sintomatiche dell’utilizzo degli stessi per coprire le spese, ancorando la prova a fatti oggettivi quantitativi e temporali. La C.t.r. ha ritenuto insufficiente l’atto di compravendita con proprietà al 50%, poiché le spese dell’immobile gravavano integralmente sul ricorrente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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