Presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità e omessa pronuncia sui singoli mezzi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15531 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità non richiede che il messaggio rechi slogan o finalità promozionali esplicite. Costituisce mezzo pubblicitario qualsiasi forma di comunicazione che, per collocazione e contenuto, sia idonea a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero a migliorare l’immagine aziendale. Rileva, pertanto, l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, raggiunga un numero indeterminato di destinatari. La natura pubblicitaria non è esclusa dalla mera funzione segnaletica o dal carattere orientativo del messaggio. Il giudice di merito è tenuto a valutare analiticamente i singoli mezzi oggetto dell’avviso di accertamento, senza limitarsi all’esame di uno soltanto di essi, poiché la pronuncia che ometta tale vaglio risulta parziale e affetta da vizio di motivazione. In tal caso non opera il principio della doppia conforme quando le questioni esaminate sono esclusivamente di diritto.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, concernente una pluralità di mezzi pubblicitari, tra cui insegne luminose, vetrofanie e un’antenna recanti il nome della società, nonché una scritta apposta sul manto stradale con il messaggio “LAVAGGIO”.
La contribuente aveva impugnato l’atto, deducendo l’assenza dei presupposti impositivi per la scritta stradale e il difetto di motivazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, escludendo la natura pubblicitaria dei mezzi per la mancanza di una funzione promozionale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, qualificando i messaggi come mere segnalazioni di servizio prive di finalità pubblicitaria. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 e l’omesso esame dei singoli mezzi oggetto dell’avviso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità deve essere individuato nell’astratta capacità del messaggio di essere percepito da una platea indistinta di destinatari, in ragione dell’ubicazione del mezzo. Ha precisato che la definizione di mezzo pubblicitario comprende qualsiasi forma di comunicazione che, anche senza espliciti slogan, sia idonea a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero a migliorare l’immagine aziendale, richiamando il precedente di Cass. n. 252 del 2012. La sentenza impugnata, limitandosi ad escludere la finalità reclamistica, ha errato nell’applicazione della norma.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva proceduto ad alcuna verifica fattuale circa le caratteristiche del mezzo, come dimensione, posizionamento ed effetto comunicativo, fermandosi alla sola affermazione della mancata funzione promozionale. Ha escluso l’operatività della doppia conforme, poiché le argomentazioni del giudice di appello attenevano esclusivamente a questioni di diritto.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia, osservando che l’avviso di accertamento riguardava sei mezzi pubblicitari con connotazioni diverse, ma che sia il giudice di primo grado sia quello di appello avevano concentrato la propria valutazione unicamente sulla scritta “LAVAGGIO”, senza offrire risposta in merito agli altri mezzi non contestati nel merito dalla contribuente. La pronuncia è stata pertanto qualificata come parziale, con motivazione solo apparente.
Il terzo motivo, concernente l’esenzione degli avvisi al pubblico e la violazione della normativa regionale, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento degli altri motivi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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