Agevolazione prima casa: dichiarazione di volontà non emendabile dopo l’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 21380 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione prescritta dalla Nota II-bis) dell’art. 1 della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con cui l’acquirente manifesta la volontà di fruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, ha natura di dichiarazione di volontà e non di scienza. Essa costituisce elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e, poiché la norma ne impone l’emanazione a pena di decadenza, non è surrogabile a posteriori con un presupposto diverso da quello originariamente dichiarato. È pertanto inammissibile l’emendamento della dichiarazione operato dopo la notifica dell’avviso di rettifica, poiché introduce nel giudizio un thema probandum nuovo rispetto all’oggetto dell’accertamento. L’art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 configura una mera delega di firma, che non richiede l’indicazione nominativa del delegato né della durata, ben potendo l’Amministrazione produrre la delega anche nel corso del giudizio.

Il Fatto

Il contribuente acquistava un immobile dichiarando, nell’atto di registrazione, di voler fruire dell’agevolazione prima casa invocando il criterio della residenza nel comune ove è sito il bene. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione con il quale recuperava l’imposta di registro nella misura ordinaria, contestando l’insussistenza del presupposto dichiarato.

Nel corso del giudizio il contribuente tentava di emendare la dichiarazione, deducendo di svolgere in realtà attività lavorativa nel comune ove è ubicato l’immobile: presupposto alternativo, diverso da quello originariamente indicato. La Commissione tributaria regionale respingeva l’impugnazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il secondo motivo, esaminato per primo per ragioni di priorità logico-giuridica, il contribuente deduceva la nullità assoluta dell’avviso di accertamento per illegittimità della delega di firma al funzionario, per non essere state esplicitate le relative ragioni. La Corte ricorda che, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

La produzione in giudizio della delega, anche nel corso del secondo grado, priva di fondamento la censura. La Corte ribadisce che la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante, e che non è richiesta alcuna indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega, potendo questa avvenire mediante ordini di servizio che individuino il soggetto attraverso la qualifica rivestita. L’orientamento contrario, invocato dal contribuente, è superato dalla successiva elaborazione della Corte.

Con il primo motivo il contribuente sosteneva l’emendabilità della dichiarazione, qualificandola come dichiarazione di scienza, in linea con i principi della capacità contributiva. La Corte distingue nettamente: la Nota II-bis) richiede una dichiarazione di volontà, orientata all’esercizio di un diritto e funzionale a porre l’Amministrazione in condizione di verificare i presupposti agevolativi.

Il principio di generale emendabilità opera in materia di dichiarazione dei redditi, ove questa ha natura di dichiarazione di scienza. Esso non si applica alla dichiarazione negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. La Corte esclude che l’indicazione del luogo di lavoro possa essere scorporata dalla dichiarazione unitaria, e rileva che la questione dell’errore riconoscibile non è stata esaminata dal giudice di merito né specificamente contestata.

La norma fissa un termine di decadenza: il contribuente deve invocare al momento della registrazione il criterio della residenza o quello della sede di lavoro, e la spettanza del beneficio si valuta solo in base alla scelta operata. L’agevolazione originariamente invocata per uno specifico presupposto non può essere recuperata in ragione di un presupposto differente. Nella specie la rettifica era intervenuta dopo la notifica dell’avviso, con conseguente sovvertimento dell’oggetto dell’accertamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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