Agevolazione tariffaria Enel non retributiva e recedibilità dal contratto collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24846 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica concessa dalla società datrice ai propri dipendenti che usufruivano delle forniture dalla stessa erogate non ha natura retributiva. Il beneficio prescinde dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente, nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione assunta in azienda, e trova fondamento unicamente nelle disposizioni del contratto collettivo. Ne consegue che è conforme a diritto la sentenza che, in ragione della natura non corrispettiva del beneficio, nega la configurabilità di diritti quesiti e ritiene legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti di società del gruppo elettrico lamentavano di non aver più goduto, dall’01/01/2016, della riduzione tariffaria in precedenza riconosciuta sul consumo di energia elettrica, subendo un danno patrimoniale. Adivano il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto alla riduzione, la condanna al risarcimento del danno e, in subordine, il pagamento di somme a titolo di ingiustificato arricchimento o dell’una tantum prevista da accordi sindacali.

Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d’Appello confermava, negando la configurabilità di diritti quesiti e ritenendo legittimo il recesso dalla regolamentazione collettiva. Gli ex dipendenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi ex art. 375, u.c., c.p.c., e in particolare della particolare rilevanza della questione, nella discrezionalità del collegio giudicante. Il collegio può escludere i presupposti della pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare.

Sul piano processuale, la Corte affronta la questione della istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata. Solo due ricorrenti avevano conferito nuova procura speciale al difensore. Poiché all’epoca della istanza la modifica dell’art. 380 bis, co. 2, c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, non era ancora in vigore e il termine per presentare l’istanza era scaduto prima del 26/11/2024, resta necessaria la nuova procura speciale. Per gli altri ricorrenti, privi di valida istanza, il giudizio è pertanto estinto per impedimento di carattere processuale.

Nel merito, il motivo — che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., oltre all’art. 3 Cost., per motivazione asseritamente incomprensibile e per mancato ricorso a un criterio interpretativo ispirato alla buona fede — è infondato. L’eventuale tratto non lineare dell’argomentazione non rende incomprensibile l’iter logico-giuridico, essendo rispettato il minimo costituzionale della motivazione.

La Corte ribadisce quindi il consolidato orientamento: l’agevolazione tariffaria non ha natura retributiva, perché prescinde dalla qualità e quantità della prestazione, dalla durata del rapporto e dalla posizione in azienda, e trova fondamento unicamente nel contratto collettivo. È dunque conforme a diritto la sentenza che, per la natura non corrispettiva del beneficio, nega i diritti quesiti e ritiene legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva.

Le spese seguono la soccombenza. Essendo l’ordinanza conforme alla proposta, a carico dei due ricorrenti-istanti sono pronunciate anche le condanne previste dall’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., quale codificazione di un’ipotesi di abuso del processo: nel caso concreto non sussistevano ragioni che potessero giustificare l’istanza secondo un criterio ragionevole di prudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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