Contestazione sanzioni lavoro entro termini e prova dei verbali ispettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24844 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell’opposizione che sia investito dell’eccezione di tardività della notificazione degli estremi della violazione deve individuare la data dell’esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse valutando il complesso degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione e la congruità del tempo impiegato rispetto alla loro complessità. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 decorre da tale esito e non dal singolo accesso ispettivo. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità degli atti istruttori collegati ad altri. I verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei funzionari o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni provenienti da terzi sono liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre risultanze.

Il Fatto

La Direzione Territoriale del Lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per irregolarità nella instaurazione di un rapporto di lavoro. Il destinatario e la società avevano proposto opposizione alle ordinanze ingiunzione; il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato la decisione. Il ricorrente e la società hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e depositato memoria. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per il mancato rispetto del termine di novanta giorni tra l’accertamento e la notifica della contestazione. La Corte ha giudicato il motivo infondato per alcuni aspetti e inammissibile per altri, richiamando i precedenti Cass. n. 20977 del 2024, n. 8326 del 2018 e n. 16642 del 2005. Il giudice dell’opposizione deve valutare il complesso degli accertamenti e la congruità del tempo impiegato in ragione della loro complessità, senza sostituirsi all’Amministrazione nella scelta degli atti istruttori.

La censura era inammissibile nella parte in cui contestava la rilevanza degli accertamenti successivi all’accesso ispettivo e la loro utilità, poiché la parte non contestava il dato fattuale dell’avvenuta audizione di un soggetto circa un mese prima della notifica, limitandosi a dubitare dell’opportunità delle scelte dell’Amministrazione. Considerati gli accertamenti svolti nell’intervallo, il loro rilievo probatorio come valutato dai giudici di merito e la durata dell’intervallo medesimo, la Corte ha escluso una dilatazione irragionevole dei tempi rispetto al dies a quo.

Con il secondo motivo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., oltre al difetto di titolarità passiva della società. La Corte ha ricordato l’orientamento costante (Cass. n. 14965 del 2012, n. 9251 del 2010, n. 3525 del 2005, n. 11751 del 2004): i verbali dei funzionari dell’Ispettorato fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze, come le dichiarazioni dei terzi, il materiale è liberamente valutabile.

La Corte di merito si era attenuta a tali principi, ritenendo comprovato lo svolgimento di lavoro subordinato sulla base del dato direttamente rilevato dagli ispettori e delle dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti, con riscontri nelle parole di un teste. La titolarità passiva in capo alla società era stata affermata in base alla posteriorità dei contratti di locazione e franchising e all’assenza di documenti riconducibili all’attività commerciale ad altra società. Non risultava integrata la violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stati invertiti gli oneri di prova, né quella dell’art. 116 c.p.c., che presuppone che il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento liberamente valutabile come prova legale.

Con il terzo motivo si addebitava la violazione del D.M. 55/2014 per la condanna alle spese secondo criteri medi anziché minimi. Il motivo è stato giudicato inammissibile, poiché il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, restando la quantificazione nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi tabellari (Cass. n. 19613 del 2017, n. 8421 del 2017, Sez. 6 n. 24502 del 2017, n. 4782 del 2020). Il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e alle ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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