Agevolazioni cooperative: necessaria la corretta compilazione dei quadri dichiarativi (Cass. civ. Sez. V n. 18712 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, per l’applicazione del beneficio non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo. È necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, perché l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e di accertamento dei presupposti per godere dei benefici. Non supplisce a tale onere la produzione di documentazione in sede di autotutela o di accertamento con adesione, poiché l’agevolazione presuppone la corretta compilazione dei quadri dichiarativi. Il giudice di merito che riconosca il beneficio sul solo presupposto dell’attività mutualistica, senza verificare l’adempimento dichiarativo, fa malgoverno di tali principi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una piccola società cooperativa agricola, esercente attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, un avviso di accertamento ai fini IRES per il periodo di imposta 2007. Il controllo della documentazione contabile aveva evidenziato discordanze tra i dati della dichiarazione modello unico 2007 e la contabilità: in particolare, i quadri RF e RS non erano stati compilati, sicché non era possibile verificare la legittimità delle agevolazioni invocate dalla cooperativa.
La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Lecce, che accoglieva il ricorso ritenendo l’esenzione spettante automaticamente, a prescindere dall’indicazione del reddito d’impresa e dall’effettiva richiesta del beneficio. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r. della Puglia, che confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione e affinità delle critiche. Con il primo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni cooperative e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la tesi del giudice di appello secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque accertare la sussistenza delle condizioni per disconoscere il beneficio. Con il secondo si denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione, avendo la C.t.r. ritenuto spettanti le agevolazioni con argomentazione inidonea a chiarire come l’Ufficio potesse pervenire alla quantificazione del reddito e alla verifica dei presupposti.
I motivi sono fondati. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, non basta che la cooperativa possieda i requisiti per entrare nel sistema agevolativo. Occorre, pur in mancanza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità per lo specifico periodo di imposta, perché l’Amministrazione finanziaria sia messa in condizione di controllare e accertare i presupposti del beneficio. A sostegno vengono citate Cass. n. 8140 del 2011, Cass. n. 30371 del 2017 e Cass. n. 18404 del 2021.
Nella specie, la C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi. Essa ha valorizzato la richiesta di annullamento in autotutela e, in subordine, di accertamento con adesione presentata dalla cooperativa, e l’incontro con l’Ufficio nel corso del quale sarebbe stata esplicitata la natura della società e prodotta la documentazione attestante la regolare iscrizione nell’elenco delle cooperative a mutualità prevalente. Su questa base ha escluso che la mancata compilazione dei quadri dichiarativi costituisse motivo valido per disconoscere l’agevolazione, ritenendo che l’Ufficio avesse il potere-dovere di accertare la vera natura e lo svolgimento di fatto dell’attività produttiva.
Tale ragionamento inverte l’onere che grava sul contribuente. La produzione documentale in sede amministrativa non sostituisce la regolare presentazione della dichiarazione e la corretta tenuta della contabilità, che sole consentono il controllo dei presupposti. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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