Prescrizione dei debiti da locazione e sopravvenienze attive nel bilancio d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 18713 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compiersi del termine di prescrizione estintiva di una passività iscritta in bilancio in precedenti esercizi integra gli estremi della sopravvenuta insussistenza di cui all’art. 88, comma 1, Tuir, e genera quindi una sopravvenienza attiva per l’importo del debito estinto. L’eventuale pagamento del debito già prescritto, avvenuto in un esercizio successivo, può semmai configurare una sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 101, comma 4, Tuir, ma resta del tutto irrilevante in relazione all’annualità in cui la sopravvenienza attiva si è formata. In tema di accertamento, la censura che investe il merito delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di appello — segnatamente in ordine all’inerenza dei costi e alla loro non antieconomicità — è inammissibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia motivato in termini di collegamento funzionale con l’attività d’impresa e di mancata prova della fittizietà dei costi.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate notificava più avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva, recuperando tra l’altro il costo di euro 177.303,79, ritenuto non certo nell’esistenza in violazione dell’art. 109 Tuir.
L’impugnazione degli avvisi si articolava nei due gradi di merito: la C.T.P. di Napoli accoglieva in parte le censure relative al 2012 e ometteva di pronunciarsi sull’anno 2013; la C.T.R. della Campania, in parziale riforma, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, parimenti articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censurava la nozione ampia di inerenza adottata dalla C.T.R., che aveva ritenuto funzionale all’oggetto sociale della contribuente l’acquisto di materiale informatico destinato alla costruzione e all’assemblaggio di componenti navali, nonché la ritenuta non antieconomicità dei costi. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che le censure investono il merito delle valutazioni di fatto del giudice di appello. La C.T.R. aveva infatti affermato il collegamento genetico e funzionale tra le attività delle società del gruppo, e aveva escluso la prova della fittizietà dei costi.
Sul punto la Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 26260/2022, resa su altra e analoga sentenza della stessa C.T.R., per affermare che la censura dell’Ufficio impinge nel merito delle valutazioni di fatto, anche a salvaguardia della funzione nomofilattica.
Il secondo motivo del ricorso principale, relativo all’inesistenza dei debiti da locazione immobiliare, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte ha osservato che un debito per canoni di locazione o esiste o non esiste, e per essere rappresentato in bilancio non richiede che il debitore dimostri l’interesse del creditore all’escussione.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 88, comma 1, Tuir, il compiersi della prescrizione estintiva genera la sopravvenuta insussistenza delle passività iscritte in bilancio, e dunque anche dei debiti da locazione. L’eventuale pagamento parziale avvenuto nel 2016, ammesso che in capo al solvens sussista un interesse economico giuridicamente rilevante, può generare una sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4, Tuir, ma è irrilevante per l’annualità oggetto di verifica.
È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la società deduceva l’omesso esame delle deduzioni relative alle reali consistenze di magazzino al 31/12/2012 e all’1/1/2013. La Corte ha rilevato che tali deduzioni, prospettate sin dal primo grado, non risultano esaminate nella sentenza impugnata. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame della reale consistenza delle giacenze finali e iniziali.
Nota della Redazione
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