Agevolazioni energivore escluse senza giudizio positivo dei revisori (Cons. Stato n. 6474 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica presuppone che i dati di bilancio posti a base del calcolo del Valore Aggiunto Lordo e della dichiarazione di non versare in stato di difficoltà siano attendibili e asseverati da un giudizio positivo dei revisori contabili. La relazione di revisione che dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio, per incertezze sulla continuità aziendale o sul trattamento di poste di bilancio, non equivale a un giudizio negativo, ma non è idonea a soddisfare il requisito: i dati restano inutilizzabili e l’impresa non prova il possesso dei requisiti autodichiarati. La determinazione DIEU n. 17/2020, che dettaglia le modalità di redazione del bilancio, non innova la prescrizione, desumibile dagli artt. 4.7 e 4.8 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel, secondo cui la verifica del revisore deve garantire l’attendibilità dei dati e non il mero riscontro della corrispondenza al bilancio. In presenza di tale carenza la CSEA non è tenuta ad acquisire il supporto dell’Agenzia delle Entrate o delle Camere di Commercio, che non potrebbe superare l’inattendibilità dei dati.
Il Fatto
Una società, inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia, presentava nel giugno 2018 la dichiarazione sostitutiva per ottenere le agevolazioni relative all’annualità 2018, autocertificando il possesso dei requisiti e l’assenza dello stato di difficoltà. All’esito di un controllo a campione, la CSEA le comunicava il preavviso di cancellazione dall’elenco, rilevando che la società di revisione aveva dichiarato, per i bilanci dal 2014 al 2018, l’impossibilità di esprimere un giudizio. Dopo le osservazioni della società, la Cassa adottava il provvedimento definitivo di esclusione per il 2018 e, in seguito, un ulteriore diniego per le annualità dal 2019 al 2022.
La società impugnava gli atti davanti al TAR Emilia Romagna con ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti. Il giudice di primo grado respingeva i primi tre e dichiarava inammissibile il terzo. Proponeva quindi appello la società, contestando la lettura della disciplina regolatoria e la qualificazione del potere esercitato dalla Cassa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il primo motivo contesta l’idoneità dei bilanci a fornire i dati rilevanti, sostenendo che la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, tipizzata dai principi di revisione ISA Italia 700, non equivale a un giudizio negativo. Il Collegio ritiene la censura infondata muovendo dall’impianto della deliberazione n. 921/2017/R/eel.
La regolazione impone all’impresa istante di corredare la domanda con dati di bilancio attendibili e verificati dai revisori. Gli artt. 4.7 e 4.8 dell’Allegato A richiedono che la riclassificazione o la verifica dei dati sia certificata da un revisore iscritto al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010. Ogni volta che la disciplina pretende l’asseverazione di un dato, essa presuppone un espresso scrutinio positivo del revisore.
La determinazione DIEU n. 17/2020 ha dettagliato le modalità di redazione del bilancio senza innovare tale prescrizione, sicché il giudizio positivo resta presupposto necessario a prescindere dalla forma contabile adottata. Il Collegio osserva che l’art. 4.8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 619/2023/R/eel, che richiede espressamente un giudizio positivo, ha carattere meramente ricognitivo di una regola già desumibile dal sistema previgente, come conferma la consultazione pubblica che l’ha preceduta.
Quanto all’istruttoria, la Corte esclude che la Cassa dovesse coinvolgere Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio: l’acquisizione sarebbe stato un aggravio inutile, non potendo superare l’inattendibilità dei dati. I controlli della Guardia di Finanza, riguardando la corrispondenza dei valori dichiarati ai bilanci pubblicati, non vertono sul difetto di asseverazione qui in contestazione. Gli approfondimenti hanno confermato difformità sui contributi in conto esercizio e l’incongruenza dei dati VAL dichiarati, mentre le sopravvenienze del 2021, estranee ai dati disponibili all’epoca, non assumono rilievo.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa tardività del controllo e alla lesione dell’affidamento, è respinto richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 18 del 2020: nel caso viene in rilievo un potere di controllo, non di annullamento in autotutela, a fronte della violazione di prescrizioni essenziali per il godimento del beneficio. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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