L’ordinanza sindacale ex art. 9 L. n. 447/1995 non richiede accertamenti Arpa (TAR Puglia n. 640 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 9 L. n. 447/1995 costituisce un rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, non riconducibile al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica. La sua adozione è legittima anche in assenza di accertamenti fonometrici dell’ARPA, quando la pluralità di episodi, gli esposti ricevuti e gli elementi raccolti evidenzino la sistematicità del fenomeno; la presenza dell’inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. L’efficacia del potere non è preclusa dalla mancata approvazione del piano di classificazione acustica comunale, in quanto i limiti differenziali sono posti direttamente a tutela della salute e, in mancanza della zonizzazione, occorre fare riferimento ai criteri generali della L. n. 447/1995. Le rilevazioni fonometriche, infine, costituiscono atti di accertamento “a sorpresa”, per i quali non è dovuto il contraddittorio preventivo.

Il Fatto

Il titolare di due esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto, ex art. 9 L. n. 447/1995, l’inibitoria totale della diffusione sonora per trenta giorni, a fronte di un fenomeno di inquinamento acustico nella zona della movida cittadina. Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo la necessità di rilevazioni fonometriche dell’ARPA, la natura episodica dei fatti e la mancata zonizzazione acustica del territorio. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, pur in assenza di effetti del provvedimento, per la presenza della domanda risarcitoria. Nel merito, ha respinto le censure, ritenendo corretta l’adozione dell’ordinanza. La nota della Questura richiamata per relationem aveva accertato un fenomeno grave e sistematico, non episodico, come dimostrato dalla pluralità degli episodi e dal precedente provvedimento di sospensione già adottato. La mancanza di rilevazioni fonometriche ARPA non inficia la legittimità del provvedimento: la gravità del fenomeno può emergere da una pluralità di elementi e la legge configura l’ordinanza come unico strumento di intervento immediato.

Quanto al contestato utilizzo del potere, la misura è stata ritenuta proporzionata: non preclude l’attività di somministrazione, ma solo la diffusione sonora per un periodo limitato. L’assenza della classificazione acustica del territorio non è ostativa, poiché i limiti di immissione sono posti a tutela della salute e, in mancanza della zonizzazione, occorre fare riferimento ai criteri generali della legge. Infine, le misurazioni acustiche costituiscono accertamenti a sorpresa, per i quali il contraddittorio preventivo non è richiesto, trattandosi di valutazioni pertinenti al piano amministrativo, indipendentemente dagli eventuali sviluppi penali. Il ricorso è stato respinto, assorbita la domanda risarcitoria per carenza dei presupposti. Spese non liquidate per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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