Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 735 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di danaro ha valore ed efficacia di giudicato e fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi delle somme prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione e vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È comunque necessario il previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima di avviare l’azione per il recupero coattivo. In caso di inutile decorso del termine assegnato, va nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed era stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, e di condannare l’intimato alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere esperito prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi già versati. Sono stati richiamati, quanto agli ulteriori accessori, oneri di registrazione, spese di esame, di copia e di notificazione, i limiti fissati dalla legge. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni.

Infine, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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