Definizione agevolata perfezionata con il pagamento della prima rata (Cass. civ. Sez. 5 n. 1279 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata, salvo che l’Agenzia delle entrate abbia notificato un provvedimento di diniego. Il mancato pagamento delle rate successive non determina la reviviscenza del giudizio, ma rileva esclusivamente sul piano della riscossione. Il provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio ha natura meramente processuale e non incide sul rapporto tributario sostanziale, che resta regolato dall’accordo raggiunto con la definizione agevolata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato dalla contribuente per l’anno d’imposta 2009, recuperando a tassazione accrediti bancari non giustificati.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, confermava la decisione. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava memoria con cui chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla contribuente per essere stata la notifica eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello del difensore domiciliatario, ritenendo la nullità sanata per il raggiungimento dello scopo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto pregiudiziale l’esame della richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata, valorizzando la disciplina dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Tale norma prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine indicato, mentre la declaratoria di estinzione del giudizio è collegata alla produzione della domanda e alla prova del pagamento delle somme dovute o della prima rata, a prescindere dal compiuto e integrale versamento.
Dalla documentazione prodotta risultava che la contribuente aveva presentato la domanda di definizione agevolata e aveva pagato la prima delle venti rate, mentre non era documentato il pagamento delle rate successive. La Corte ha chiarito che tale circostanza non impedisce l’estinzione del giudizio, in conformità al principio espresso da Cass. 20626/2024.
Il provvedimento che dichiara l’estinzione è stato qualificato come statuizione meramente processuale, inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria e ad arrecare pregiudizio alle parti. Quanto alle spese, la Corte ha applicato la regola dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, lasciandole a carico della parte che le ha anticipate, ed ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
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Nota della Redazione
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