Interpretazione del contratto e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 19637 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il motivo di ricorso per cassazione che contesti la qualificazione data dal giudice di merito non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’ermeneutica del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Le censure sono esaminabili solo se proposte sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, con l’onere di specificare i canoni in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, le clausole individuative della volontà delle parti devono essere trascritte, poiché la loro ricerca integra un accertamento di fatto preliminare alla qualificazione del contratto.

Il Fatto

Dopo un accertamento tecnico preventivo volto a ricostruire i rapporti di credito e debito tra le parti, i ricorrenti proponevano opposizione a precetto per l’importo di euro 12.357,08, fondato su cambiali rilasciate da uno di essi. Secondo gli opponenti l’importo non era dovuto, perché le cambiali erano state emesse a garanzia di obbligazioni assunte in sede di cessione di quote sociali, poi estinte.

Il tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo provata la cessione di quote per un corrispettivo complessivo di euro 60.000,00 e la consegna di titoli cambiari in pagamento, e non a garanzia. La Corte di appello di Perugia rigettava il gravame, confermando la persistenza del debito. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione dei rapporti negoziali operata dal giudice di merito. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non hanno riportato il contenuto delle due scritture, il contratto preliminare di cessione di quote del 3/11/2005 e il rogito notarile del 12/4/2006, né gli atti dell’esecuzione immobiliare, lasciando oscuro il contenuto delle clausole.

Sul piano dell’ermeneutica, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in legittimità salvo violazione dei canoni legali o motivazione inadeguata. L’interpretazione accolta non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili; alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa non è consentito dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. Sul punto richiama, tra le altre, Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136 e Cass., sez. 1, 11/1/2022, n. 662.

La Corte rileva inoltre che la motivazione della Corte territoriale poggia su una ulteriore ratio decidendi, autonoma e non aggredita: l’assenza di prova che il debito sia stato estinto tramite le procedure esecutive. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e ciascuna sufficiente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Richiama sul punto Cass., Sez. U., 29/3/2013, n. 7931 e Cass., Sez. U., 8/8/2005, n. 16602.

Quanto al vizio di omessa pronuncia, la Corte precisa che non basta la mancanza di un’espressa statuizione: occorre che sia stato del tutto omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come nella specie per la domanda subordinata. Sulle risultanze della relazione tecnica di parte, la Corte esclude che essa possa valere come confessione (Cass., sez. 2, 24/9/2013, n. 21827) e, sulla quietanza, ne afferma la natura di atto meramente certificativo, salvo che ne emergano gli estremi di una rinunzia o transazione (Cass., sez. 3, 19/7/2023, n. 21400).

Il quarto motivo è infine inammissibile anche per violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., essendo presente una doppia decisione conforme di merito. I ricorrenti sono condannati alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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