Appello tardivo e sospensione dei termini per controversie definibili (Cass. civ. Sez. V n. 12652 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 per le controversie definibili opera solo se la naturale scadenza del termine di impugnazione si colloca tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. Ove il termine lungo di impugnazione, pari a sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., scada oltre tale arco temporale, la sospensione non è applicabile e l’appello proposto successivamente è inammissibile per tardività. Nel processo tributario, inoltre, all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese, con riduzione del venti per cento dei compensi, secondo i parametri vigenti per gli avvocati.
Il Fatto
Il contribuente impugnava plurime cartelle di pagamento emesse per IRPEF, IVA e IRAP. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e lo condannava alle spese in favore delle parti costituite. La commissione tributaria regionale, investita dell’appello, lo dichiarava tardivo e inammissibile: il gravame era stato proposto oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, senza che trovasse applicazione la sospensione di nove mesi dei termini per impugnare, sul rilievo che il ricorso aveva ad oggetto atti esattivi.
La Motivazione della Corte
Il contribuente ha censurato la decisione per violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che i motivi di impugnazione non riguardavano solo vizi propri delle cartelle ma anche la debenza del credito, con conseguente qualificazione del giudizio come avente ad oggetto atti impositivi.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, assorbendo il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. Il ragionamento non si fonda sulla definibilità della controversia, ma su un rilievo preliminare e assorbente di carattere temporale.
L’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 prevedeva la sospensione di nove mesi dei termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 3 giugno 2019, il termine lungo di impugnazione di sei mesi, computato anche il periodo feriale, scadeva il 3 gennaio 2020.
Il termine di scadenza cadeva dunque oltre l’arco temporale entro cui operava la sospensione di cui all’art. 6 cit., con la conseguenza che l’appello restava intempestivo. La motivazione della commissione tributaria regionale risultava pertanto corretta, ancorché integrata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti legittimati spetta la rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri vigenti per gli avvocati e ridotte del venti per cento, come confermato dall’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (tra le altre, Cass. n. 1019 del 2024, Cass. n. 1027 del 2023, Cass. n. 19216 del 2022).
Il ricorso principale è stato rigettato, con condanna del contribuente alle spese di legittimità e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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