Successione dell’IRSAP nei debiti previdenziali dei Consorzi ASI siciliani (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20963 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della soppressione dei Consorzi per l’Area di Sviluppo Industriale della Regione Siciliana e della loro messa in liquidazione, chiusa la fase della gestione separata presso l’IRSAP, la gestione dei rapporti attivi e passivi dei Consorzi transita all’Istituto. Quest’ultimo subentra quale legittimato passivo nel pagamento del trattamento pensionistico integrativo maturato dal personale in quiescenza dei Consorzi ASI. Il subentro riguarda la titolarità dell’obbligazione previdenziale, ma non comporta la confluenza del patrimonio del Consorzio in quello dell’Istituto, restando ferma la distinzione delle masse patrimoniali. La successione tra enti è confermata dalla disciplina regionale che ha posto a carico dell’IRSAP l’onere di erogazione del trattamento, assicurando la continuità degli obblighi previdenziali.

Il Fatto

Un dirigente di un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale siciliano, collocato in pensione, percepiva un trattamento pensionistico integrativo erogato dal Consorzio in forza del relativo Regolamento di organizzazione. Dal novembre 2013, in coincidenza con l’istituzione dell’IRSAP, subentrato ai Consorzi ASI soppressi, gli veniva comunicata la sospensione della prestazione.

Il lavoratore adiva il Tribunale, chiedendo il ripristino del trattamento a carico del Consorzio in gestione separata e dell’IRSAP. Il Tribunale accoglieva la domanda verso il Consorzio e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva la legittimazione passiva dell’IRSAP a far data dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del Consorzio soppresso. L’Istituto ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e dell’art. 64 della legge regionale n. 9/2013, sostenendo che le Gestioni Separate dell’IRSAP fossero soggetti giuridicamente distinti dall’Istituto, con proprio codice fiscale e partita IVA, e che pertanto non vi sarebbe stata alcuna successione dell’IRSAP nella posizione del Consorzio ASI.

La Corte ritiene il ricorso non fondato. Richiama la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale n. 45/2016, che ha scandito il passaggio dai Consorzi all’IRSAP. Secondo l’art. 19, le operazioni di liquidazione andavano compiute entro centottanta giorni, con approvazione del bilancio finale e definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Ultimata la procedura, la gestione dei singoli Consorzi transita all’Istituto; ove il termine sia trascorso infruttuosamente, i rapporti attivi e passivi transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto, a garanzia dell’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, sino alla definitiva chiusura delle operazioni.

Il legislatore regionale, in sede di interpretazione autentica con l’art. 64 della legge regionale n. 9/2013, ha precisato che i Consorzi ASI transitati nella gestione separata mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica finché non sia attestata con decreto la chiusura delle operazioni. La legge interpretativa ha ribadito la netta distinzione delle masse patrimoniali: in nessun caso le singole posizioni debitorie dei Consorzi soppressi possono transitare all’IRSAP o nel bilancio della Regione.

Chiusa la fase di liquidazione, tutta la gestione dei rapporti passa all’IRSAP. I dubbi dell’Istituto circa un subentro nella sola gestione delle aree industriali, senza successione nei rapporti di lavoro, sono fugati dalla successiva legge regionale n. 16 del 10.8.2022, che ha autorizzato l’IRSAP a erogare il trattamento pensionistico integrativo dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione, limitatamente al personale collocato a riposo prima dell’entrata in vigore della richiamata disciplina. Tale previsione avvalora l’ipotesi di una successione di enti, pur con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio in quello dell’Istituto, cui è stato posto a carico l’onere dell’erogazione, assicurando così la continuità degli obblighi previdenziali.

La Corte dà conto che l’IRSAP aveva eseguito il pagamento del trattamento integrativo per un periodo del 2023, circostanza che conferma ulteriormente la ricostruzione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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