L’aggio è rimborsabile con gli interessi fiscali dopo l’annullamento della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 12913 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’atto impositivo, il rimborso previsto dall’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 comprende anche l’aggio riscosso dall’agente della riscossione, oltre agli interessi previsti dalle leggi fiscali. L’aggio non ha natura intrinsecamente tributaria, ma possiede carattere accessorio al tributo e funzione funzionalmente tributaria, poiché finanzia i costi complessivi dell’attività di riscossione. Ne deriva che il diniego del rimborso degli interessi calcolati anche sull’aggio versato è illegittimo.

Il Fatto

Una banca aveva versato, nel 2011, una somma a titolo di riscossione provvisoria in forza di una cartella di pagamento. A seguito dell’annullamento dell’atto impositivo, l’Ufficio rimborsava l’integrale importo versato, pari a poco più di un milione e mezzo di euro, ma escludeva dal calcolo degli interessi maturati la parte relativa all’aggio, corrispondendo una somma inferiore a quella richiesta dalla società.

La banca impugnava il diniego parziale davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 17, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, nella versione vigente ratione temporis.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ricostruisce la fattispecie muovendo dall’art. 68 d.lgs. n. 546/1992. La norma, prevedendo il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che accoglie il ricorso, fa nascere un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti, alla quale consegue la restituzione del tributo con i relativi interessi fiscali.

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo (Cass. n. 30368 del 2018; Cass. n. 18027 del 2016; Cass. n. 11025 del 2023; Cass. n. 26054 del 2022), secondo cui la finalità della previsione è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione. Su questa base le pronunce richiamate hanno ritenuto che tra le voci oggetto di restituzione rientri anche l’aggio, con gli interessi nella misura prevista dalle leggi fiscali.

L’Agenzia sosteneva che l’aggio non rientrerebbe nel perimetro del “tributo corrisposto in eccedenza“. La Corte riconosce che l’aggio, quale compenso per l’attività esattoriale, è munito di connotazione retributiva e non ha natura intrinseca di tributo (Cass. n. 8714 del 2020; Cass. n. 3524 del 2018). Tuttavia, poiché la sua entità è determinata in percentuale fissa sulle somme iscritte a ruolo e non commisurata all’attività effettivamente svolta, la sua funzione è coprire i costi complessivi dell’attività di riscossione (Cass. n. 27650 del 2020).

La Corte valorizza il richiamo alla Corte costituzionale n. 120 del 2021, che ha osservato come la previsione e la determinazione dell’aggio abbiano lo stesso fondamento del dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e siano preordinate al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali. Da qui il carattere funzionalmente tributario dell’aggio, ulteriore ragione per annoverarlo tra le somme rimborsabili ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con i relativi interessi.

Il motivo è quindi infondato e il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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