Notifica cartelle: irreperibilità temporanea e ricerche del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 4738 del 23.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti della riscossione, quando la consegna non riesce per l’assenza del destinatario o di un familiare convivente presso la residenza o il domicilio conosciuto, l’art. 140 cod. proc. civ. — richiamato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 — non richiede particolari ricerche del consegnatario. Gli adempimenti di ricerca e di specificazione delle ragioni dell’irreperibilità attengono alla diversa ipotesi della irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 cod. proc. civ. Il giudice d’appello che confonde i due regimi viola le norme sulla notificazione. La notifica è quindi valida ove l’agente abbia rilasciato l’avviso di deposito e abbia dato notizia con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di intimazione di pagamento per oltre cinquecentomila euro, relativo a carichi fiscali portati da cartelle erariali e avvisi di accertamento. Il contribuente impugnava la pretesa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva in parte il ricorso, rigettandolo per la regolare notifica degli altri atti presupposti.

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio accoglieva in parte l’appello del contribuente. Il giudice d’appello riteneva perfezionate le notifiche per le quali era stato raggiunto l’effetto e corrette quelle con consegna della raccomandata a un familiare convivente. Quanto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per irreperibilità temporanea, affermava che l’organo notificante dovesse specificare le ragioni per le quali non aveva proceduto ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. e le infruttuose ricerche nel luogo di residenza, domicilio o dimora. Mancando tali annotazioni per quattro cartelle, accoglieva per esse l’appello e compensava le spese.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia delle entrate denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 139 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente esteso all’irreperibilità relativa gli adempimenti propri dell’irreperibilità assoluta dell’art. 143 cod. proc. civ.

Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce il regime della notificazione non andata a buon fine per l’assenza del destinatario o di un familiare convivente, ma comunque presso la residenza o il domicilio conosciuto. In questa ipotesi il notificante, per quanto emerge dall’art. 140 cod. proc. civ., non deve compiere particolari ricerche del consegnatario, men che meno quelle descritte nella pronuncia impugnata.

Quelle ricerche e quelle annotazioni si riferiscono, invece, all’ipotesi della irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 cod. proc. civ. L’errore del giudice d’appello sta nell’aver sovrapposto i due regimi, applicando alla fattispecie concreta adempimenti che non le appartengono.

Nel caso di specie l’agente della riscossione aveva compiuto gli atti prescritti dalla disciplina richiamata, rilasciava l’avviso di deposito e notiziava con raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò esclude anche l’inammissibilità del ricorso eccepita in controricorso per difetto di specificità: il ricorso è dettagliato e critica con puntualità i passaggi della sentenza impugnata.

Non assumono rilievo le ulteriori difese del controricorrente sulle altre carenze delle notifiche, eccentriche rispetto alla motivazione e alle censure dell’amministrazione: ogni ulteriore difetto andava sollevato con ricorso incidentale. Il ricorso principale è accolto; cassata la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame dell’appello e la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale resta assorbito.

Nota della Redazione

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