Aggiudicazione e convalida mediante verifica postuma dei requisiti (TAR Campania n. 977 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 5, cod. contratti pubblici impone che l’aggiudicazione sia disposta solo dopo l’effettiva verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente e che sia immediatamente efficace; l’aggiudicazione disposta prima di tale verifica è illegittima. Il provvedimento successivo con cui la stazione appaltante, espletate le verifiche, aggiudica nuovamente in via definitiva con efficacia immediata integra una convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, qualificabile come sanatoria, purché sussista l’interesse pubblico e non sia decorso un termine irragionevole. L’art. 101 cod. contratti pubblici consente il soccorso istruttorio per integrare la documentazione relativa ai requisiti speciali già dichiarati, ma incompleta. La nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici, dovendosi verificare in concreto l’inerenza al medesimo settore.
Il Fatto
Un’impresa ricorrente impugna l’aggiudicazione di un appalto di servizi di igiene urbana disposta da un Comune a favore della controinteressata, deducendo che l’amministrazione avrebbe adottato l’aggiudicazione definitiva prima di verificare il possesso dei requisiti in capo all’offerente, riservandosi di dichiararne l’efficacia solo in un momento successivo.
La ricorrente censura la successiva determinazione con cui il Comune, espletate le verifiche, ha nuovamente aggiudicato l’appalto in via definitiva ed efficace, e articola plurimi motivi aggiunti sulla carenza dei requisiti tecnici e professionali dell’aggiudicataria, sull’ammissibilità del soccorso istruttorio, sulla modifica dei criteri di valutazione e sull’offerta tecnica. Chiede l’annullamento, il subentro nel contratto, la declaratoria di inefficacia e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il primo provvedimento di aggiudicazione viola il procedimento dettato dall’art. 17, comma 5, cod. contratti pubblici, che disciplina le fasi dell’affidamento e attribuisce efficacia immediata all’aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti. La determina impugnata dispone espressamente l’aggiudicazione definitiva e rinvia a un atto separato la dichiarazione di efficacia, discostandosi dallo schema legale e dal disciplinare di gara.
Tuttavia, con la seconda determinazione, adottata dopo l’espletamento delle verifiche, l’amministrazione ha inteso convalidare la precedente aggiudicazione. Il Collegio qualifica l’atto come sanatoria ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, istituto che consente di emendare il vizio procedimentale mediante l’emanazione dell’atto mancante. La convalida è immune dai vizi dedotti: è stata adottata entro un termine ragionevole, poco più di un mese, ha eliminato l’errore procedimentale senza incidere su effetti lesivi, trattandosi di provvedimento ancora inefficace, ed è conforme al principio del risultato.
Quanto ai requisiti di capacità tecnica, il Collegio ritiene infondate le censure sull’inammissibilità del soccorso istruttorio: l’art. 101 cod. contratti pubblici impone di assegnare un termine per integrare la documentazione relativa ai requisiti speciali già dichiarati ma comprovati in modo insufficiente. La documentazione prodotta ha attestato il possesso del requisito economico richiesto, non rilevando la mancanza di quietanze o di contratti con privati, non essendo il disciplinare interpretabile nel senso di imporre una prova esclusiva.
Il Collegio affronta poi la nozione di servizi analoghi, escludendo che essa coincida con quella di servizi identici. Lo svolgimento di servizi di trasporto generico da parte di un’impresa iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali integra il requisito, non essendo richiesta l’identità delle prestazioni. Quanto ai criteri di valutazione, la loro esplicitazione avvenuta dopo l’apertura delle buste non ne ha comportato modifica sostanziale, risolvendosi in una descrizione delle modalità applicative. Le valutazioni tecniche della commissione sono espressione di discrezionalità e sindacabili solo per manifesta illogicità, non ravvisabile. Infondate anche le censure sull’offerta condizionata e sul costo della manodopera.
Il ricorso principale e i tre ricorsi per motivi aggiunti sono quindi respinti. Le spese sono interamente compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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