Cessata la materia del contendere in ottemperanza per pagamento Carta del Docente avvenuto dopo la notifica del ricorso (TAR Abruzzo n. 378 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 44/2011, e sia passata in giudicato, comprovato dalla relativa attestazione di cancelleria. Sussiste la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 qualora sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’adempimento sopravvenuto del debito da parte dell’amministrazione, successivo alla notifica e al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna alle spese, che seguono la soccombenza virtuale della parte che si è conformata solo in corso di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Abruzzo per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di euro 2.500,00 tramite accredito sulla Carta Elettronica del Docente, a titolo di contributo per la formazione. La sentenza, pubblicata in data 10.01.2024 e notificata al Ministero il 19.01.2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di stile. Successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione provvedeva al pagamento del credito, come riferito dalla stessa ricorrente, la quale insisteva tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, accertando che la sentenza era stata notificata all’amministrazione presso un domicilio digitale certificato, regolarmente censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, requisito necessario per poter procedere al giudizio di ottemperanza.
Ha inoltre verificato la sussistenza della condizione di procedibilità, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prima della notifica del ricorso. Nel merito, il credito risultava accertato con sentenza definitiva e non ancora soddisfatto alla data di deposito del ricorso, circostanza che rendeva fondata la domanda.
L’esecuzione del giudicato, intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, ha comportato la declaratoria di cessata la materia del contendere. La ricorrente ha insistito per la condanna alle spese e il Tribunale, considerando che l’amministrazione si era conformata solo in seguito all’instaurazione del giudizio, ha accolto la domanda, condannando il Ministero al pagamento delle spese in favore dei difensori antistatari, nella misura di complessivi euro 800,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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