Trattamento ABA intensivo al minore autistico e sindacato sul PRI (TAR Campania n. 976 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. Il piano riabilitativo individuale non può limitarsi ad applicare automaticamente il monte ore massimo per fasce d’età, ma deve essere specificamente e congruamente motivato in relazione alla condizione del minore, alle ore già praticate, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire. La delibera aziendale che predetermini trattamenti generalizzati per fasce d’età è illegittima e va annullata in parte qua, con conseguente obbligo dell’azienda sanitaria di erogare il trattamento nella misura indicata dal consulente tecnico d’ufficio.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su una figlia minore affetta da disturbo dello spettro autistico, hanno impugnato la proposta terapeutica e il piano riabilitativo individuale predisposti dall’A.S.L. di Avellino, con i quali erano state prescritte dieci ore settimanali di trattamento A.B.A., comprensive di supervisione e parent training. Hanno altresì chiesto l’annullamento della delibera aziendale n. 1757/2019 e, per quanto di ragione, della DGRC n. 131/2021 e del relativo PDTA.
I ricorrenti hanno dedotto l’inadeguatezza delle ore riconosciute rispetto alla gravità del quadro clinico, la mancata rivalutazione multidisciplinare e l’illegittimità degli automatismi per fasce d’età. Hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere il trattamento A.B.A. intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno venticinque ore settimanali, con supervisione e parent training, e la condanna dell’azienda sanitaria alla relativa erogazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le censure rivolte alla DGRC n. 131/2021. La successiva DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha modificato il PDTA, eliminando il carattere vincolante del monte ore massimo: il numero di ore e le modalità di attuazione sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale, con obbligo di adeguata motivazione in caso di scostamento. È caduto, dunque, il meccanismo del tetto massimo precostituito.
Il ricorso è stato invece accolto quanto alla delibera aziendale n. 1757/2019, nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione lineare delle ore massime. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 10478 e n. 10491 del 2023, che ha censurato analoghi automatismi, e ha annullato la delibera in parte qua.
Quanto agli atti che investono direttamente la posizione della minore, il Collegio ha rilevato il difetto di motivazione del PRI: l’azienda sanitaria avrebbe dovuto illustrare le ragioni concrete dell’attribuzione di dieci ore settimanali, tenendo conto della specifica situazione della minore, delle ore già praticate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere, senza applicare l’automatismo della delibera annullata.
La C.T.U. ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello di gravità 2, con disturbo del linguaggio e disabilità intellettiva, e ha ritenuto insufficiente il trattamento di dieci ore, concludendo per un intervento di non meno di venti ore settimanali di intervento diretto, un’ora settimanale di parent training e tre ore mensili di supervisione. Il Tribunale ha inoltre escluso che le ulteriori ore possano essere genericamente demandate al contesto familiare o scolastico, richiedendosi una formazione specifica che non può essere imposta ai familiari né presupposta in capo all’insegnante di sostegno.
La mancata erogazione del trattamento nella misura adeguata menoma l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per la salute e il pieno sviluppo psico-fisico della minore. Il Collegio ha quindi ordinato all’azienda sanitaria di garantire l’erogazione secondo le modalità A.B.A. indicate dal C.T.U., fissando la durata del trattamento in un anno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo diverse determinazioni dopo il primo semestre, previa nuova visita specialistica, somministrazione di test e specifica motivazione in caso di modifica del numero di ore.
Nota della Redazione
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