Esclusione del professore per condanne penali e difetto dichiarativo (TAR Emilia-Romagna n. 393 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, la condanna penale non è di per sé causa automatica di esclusione, ma può fondare l’esclusione ove il bando richieda l’indicazione specifica delle condanne e l’Amministrazione ne valuti in concreto la rilevanza rispetto alle funzioni da conferire. Il Rettore è competente a disporre l’esclusione con decreto motivato, in qualsiasi momento della procedura, all’esito del controllo sui requisiti. Il potere discrezionale è sindacabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e del travisamento del fatto. La dichiarazione resa sui precedenti penali, se incompleta quanto a numero e tipologia delle condanne, legittima l’esclusione per difetto dei requisiti generali.

Il Fatto

Il ricorrente, professore universitario, ha impugnato il decreto rettorale che lo ha escluso dalla procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia, unitamente al bando e agli atti di approvazione della procedura conclusa con la chiamata del controinteressato. L’esclusione è stata disposta sul duplice rilievo dell’incompletezza della dichiarazione sulle condanne penali, avendo il candidato indicato soltanto gli estremi di un’ordinanza di rideterminazione della pena, e dell’inidoneità del profilo rispetto alle funzioni da conferire.

La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ha confermato l’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento come atto plurimotivato, richiamando l’orientamento secondo cui, in presenza di più ragioni giustificative, la legittimità di una sola è sufficiente a sorreggere l’atto. Esamina quindi la censura di incompetenza del Rettore, ritenendola infondata: l’art. 8, comma 6, del Regolamento di Ateneo e l’art. 3 del bando attribuiscono al Rettore il controllo sui requisiti e il potere di esclusione con decreto motivato in ogni fase della procedura.

La procedura selettiva ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 è ascritta al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato; il controllo dei requisiti può avvenire ex ante o ex post rispetto alla valutazione della Commissione, mentre la successiva fase di chiamata è segmento autonomo.

Sul merito, il Collegio rileva che il bando non prescrive l’esclusione automatica per la mera sussistenza di condanne, ma richiede l’indicazione specifica nella sezione dedicata del modello, distinta da quella dei requisiti soggettivi. Il ricorrente ha indicato solo gli estremi di un’ordinanza di rideterminazione della pena, omettendo il numero e la tipologia delle condanne, così costringendo l’Amministrazione a un’istruttoria integrativa. Non si ravvisa dunque travisamento del fatto.

Quanto alla valutazione di rilevanza, le due condanne definitive per peculato, commesse nell’attività professionale intramoenia, risultano conferenti rispetto alle funzioni da conferire: il professore opera in regime di convenzione con l’Azienda sanitaria e l’attività assistenziale è inscindibile da quella didattica e di ricerca. La sospensione condizionale della pena non preclude all’Amministrazione la disamina delle condanne ai fini della valutazione di idoneità.

Il potere discrezionale appare esercitato con motivazione ampia ed esaustiva, esente da manifesta irragionevolezza. Il primo motivo, relativo all’infedeltà dichiarativa, resta assorbito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *