Aggiudicazione terreni comunali e sorte del contratto spettano al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1428 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive comparative indette dalla pubblica amministrazione per l’assegnazione in locazione di beni comunali, il provvedimento di aggiudicazione segna il confine della giurisdizione amministrativa di legittimità. Con la successiva stipula del contratto si apre la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti paritetici tra parte pubblica e parte privata, ferma la giurisdizione amministrativa sugli atti di autotutela decisoria che incidano sugli atti di gara. La giurisdizione esclusiva sulle sorti del contratto, prevista dagli artt. 121 e ss. cod. proc. amm., opera solo nelle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti, non nelle procedure che esulino da quel perimetro. L’art. 8 cod. proc. amm., che consente la cognizione incidentale di diritti soggettivi, non si estende ai casi di pregiudizialità logica.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa agricola, ha partecipato alla procedura indetta da un Comune per l’assegnazione in locazione di terreni comunali, risultando aggiudicataria del lotto n. 5 con verbale della Commissione di gara del giugno 2021. Ottenuta l’immissione in possesso, ha subito la decadenza e la revoca dell’aggiudicazione a seguito di un’informazione interdittiva prefettizia, poi revocata.
Con una precedente sentenza il TAR ha annullato l’interdittiva e gli atti di autotutela comunali, facendo rivivere l’aggiudicazione originaria. L’istanza di reimmissione in possesso presentata dalla ricorrente è stata però rigettata dal Comune, sul rilievo che il terreno era medio tempore locato ad altra ditta con contratto del 28 maggio 2024. Da qui il ricorso per annullamento, accertamento dell’inefficacia del contratto e condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario.
Il TAR ricostruisce la distinzione tra fase pubblicistica e fase negoziale: l’aggiudicazione è atto finale del potere amministrativo, sindacabile in sede di legittimità; la stipula del contratto segna il passaggio alla giurisdizione ordinaria sui rapporti paritetici di esecuzione, salvo che si controverta su provvedimenti di autotutela incidenti sugli atti di gara. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione esclusiva sulla sorte del contratto solo negli appalti pubblici disciplinati dal codice di settore, categoria cui la procedura in esame è estranea.
Nella specie, la sentenza precedente ha esaurito il potere decisorio del giudice amministrativo: all’effetto caducatorio si è aggiunto l’effetto ripristinatorio dell’aggiudicazione originaria, concludendo il procedimento assoggettabile al controllo di legittimità. Ogni questione ulteriore — inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata e diritto della ricorrente alla stipula — attiene a diritti soggettivi e ricade nella giurisdizione ordinaria.
Il Collegio esclude l’operatività dell’art. 8 cod. proc. amm.: l’eliminazione del contratto costituisce antecedente logico necessario della pretesa, non pregiudizialità tecnica. Poiché il diniego impugnato è motivato in via esclusiva sull’avvenuta stipula del contratto, si versa in ipotesi di pregiudizialità logica, che esula dal perimetro della norma.
Il TAR rileva inoltre che non è mai stata data prova certa dell’esistenza di un autonomo provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata: il Comune lo ha affermato solo genericamente, senza indicarne estremi o date, e il contratto richiama soltanto il verbale di gara n. 13. Non residuano perciò atti amministrativi sindacabili, vertendo la lite su questioni contrattuali. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate e possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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