Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Campania n. 1117 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato quando risulti dimostrato il passaggio in giudicato del titolo, l’avvenuta notifica dello stesso ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inesecuzione e la mancanza di prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio, il ricorso ex art. 112 c.p.a. va accolto, ordinandosi all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice. L’art. 114 cod. proc. amm. consente, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con attribuzione dei necessari poteri di spesa; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministerio all’attribuzione della stessa per ciascun anno scolastico.

Il ricorrente ha dedotto la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di legge di centoventi giorni, il passaggio in giudicato del titolo e la mancata ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria dell’ufficio giudiziario, e che, eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Superato lo scrutinio dei requisiti processuali, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni contenute nel dispositivo non risultano aver ricevuto esecuzione, per la mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente della carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo e per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della carta in favore del ricorrente entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, previa formale richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, dovrà insediarsi e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha precisato che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma, dovendo far pervenire una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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