Ottemperanza per la carta docente dei precari: il giudicato si esegue senza titolo esecutivo (TAR Molise n. 74 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente precario alla c.d. carta del docente costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Per l’esecuzione non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di una copia attestata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Una docente precaria, che aveva svolto supplenze per diversi anni scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di € 3.500,00, oltre accessori.
Nonostante la notifica della sentenza in copia conforme all’Amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto all’adempimento. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Larino in data 30.07.2025, e la corretta notifica del titolo all’Amministrazione, avvenuta in data 23.12.2024.
Quanto alla forma del titolo esecutivo, il Collegio ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di una copia attestata conforme all’originale. Nel caso di specie, la modalità di notifica adottata è stata ritenuta adeguata.
Il TAR ha poi affermato la propria giurisdizione in materia di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere su istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 900,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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