Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 350 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza. In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina il commissario ad acta e applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sul dovuto, con limite massimo del 10% della somma oggetto del giudicato. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, legata al Ministero dell’Istruzione e del Merito da contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per tre annualità, tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del buono elettronico di complessivi € 1.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 02.04.2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali: risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento.
Il Collegio accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, pure in caso di insediamento del commissario, in situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la penale divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 800,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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