Diniego di visto per lavoro subordinato annullato per motivazione generica e intervista non verbalizzata (TAR Lazio n. 11915 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di motivazione quando si fonda su formule generiche, quali «dubbi su reali intenzioni in Italia», che non consentono di comprendere le specifiche ragioni sottese alla decisione. La mancata conoscenza di alcuni aspetti attinenti alla permanenza in Italia, ove non specificati né nel provvedimento né in sede processuale, non è di per sé indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente. L’assenza di verbale dell’intervista al richiedente, richiamata dalla Sede diplomatica come elemento istruttorio a fondamento del diniego, impedisce al giudice di apprezzare un dato decisivo e corrobora il vizio motivazionale. La comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, se documentata, esclude la violazione della relativa garanzia procedimentale.
Il Fatto
Un cittadino pakistano impugnava il diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad, intervenuto dopo che lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva emesso in suo favore il nulla osta per l’attività lavorativa presso una società semplice. Il provvedimento negativo era motivato con riferimento a «dubbi su reali intenzioni in Italia e su reale situazione invitante».
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l’eccesso di potere per difetto di motivazione. L’Amministrazione si costituiva depositando una relazione della Sede diplomatica, nella quale si dava conto di un’intervista al richiedente e dell’avvenuta emissione e notifica del preavviso di rigetto.
La Motivazione del TAR Lazio
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’infondatezza del primo motivo, atteso che l’Amministrazione aveva documentato l’avvenuta emissione e notifica del preavviso di rigetto, sottoscritto dall’interessato: la garanzia partecipativa di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 risultava pertanto rispettata.
Ha invece accolto il secondo motivo, incentrato sul difetto di motivazione. Il provvedimento di diniego, pur letto congiuntamente al preavviso di rigetto, presentava una motivazione generica e inidonea a far comprendere le specifiche ragioni della decisione. La mancata conoscenza di alcuni aspetti della permanenza in Italia, mai specificati né nel provvedimento né nella relazione depositata in giudizio, non poteva di per sé giustificare il diniego.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui la genericità degli addebiti non è indicativa di una diversa causale attribuibile alle reali intenzioni del richiedente, citando Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2025, n. 535. Ha inoltre valorizzato la circostanza che l’intervista posta a base della decisione non fosse stata verbalizzata, con conseguente impossibilità di apprezzare un fondamentale dato istruttorio.
In esito a tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.